Modifica della gradazione alcoolica minima, stabilita nella nota alla voce ex 200-a, della tariffa doganale per le acquaviti di vino invecchiato da almeno cinque anni, e riduzione del dazio per le macchine rotative a rotocalco per la stampa di giornali e di altre pubblicazioni periodiche.
Quali modifiche apporta il Decreto-Legge 1363/1956 alla gradazione alcoolica delle acquaviti di vino invecchiato e ai dazi doganali?
Spiegato da FiscoAI
Il Decreto-Legge 1363/1956 interviene su due aspetti della tariffa doganale italiana. In primo luogo, riduce il limite minimo di gradazione alcoolica reale a 15°C per le acquaviti di vino invecchiato da almeno cinque anni, abbassandolo da 42° a 40° alcoolici. Questa modifica si applica alle acquaviti classificate nella voce ex 200-a della tariffa doganale, precedentemente disciplinate dal Decreto Presidenziale 422/1954. In secondo luogo, il decreto prevede una riduzione del dazio doganale per le macchine rotative a rotocalco utilizzate nella stampa di giornali e pubblicazioni periodiche. Le modifiche sono state adottate in via d'urgenza dal Presidente della Repubblica, ritenendo straordinaria la necessità di intervento. Questo decreto riguarda principalmente gli importatori e i produttori di acquaviti, nonché i settori della stampa e dell'editoria, incidendo direttamente sulla competitività delle importazioni e sulla struttura dei costi produttivi.
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Riferimento normativo
DECRETO-LEGGE 14 dicembre 1956, n. 1363
Testo normativo
DECRETO-LEGGE n. 1363/1956
# DECRETO-LEGGE 14 dicembre 1956, n. 1363
## Modifica della gradazione alcoolica minima, stabilita nella nota alla
voce ex 200-a, della tariffa doganale per le acquaviti di vino
invecchiato da almeno cinque anni, e riduzione del dazio per le
macchine rotative a rotocalco per la stampa di giornali e di altre
pubblicazioni periodiche.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 77, comma secondo, della Costituzione ; Vista la tariffa generale dei dazi doganali d'importazione, approvata con decreto Presidenziale 7 luglio 1950, n. 442 , e successive aggiunte e modificazioni; Visto il decreto Presidenziale 14 luglio 1954, n. 422 , modificato con decreto Presidenziale 23 dicembre 1955, n. 1278 , con cui fu stabilito il dazio del 50% per le acquaviti di vini invecchiate da almeno cinque anni ed aventi determinate caratteristiche; Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di modificare la gradazione alcoolica minima di tali acquaviti, e di ridurre il dazio doganale per le macchine rotative a rotocalco per la stampa di giornali e di altre pubblicazioni periodiche; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per il bilancio, per il tesoro, per l'agricoltura e le foreste, per l'industria e il commercio e per il commercio con l'estero; Decreta: Art. 1 Il limite minimo di gradazione reale a 15° C per le acquaviti di cui alla tabella allegata al decreto Presidenziale 14 luglio 1954, n. 422 (voce ex 200-a), già stabilito in misura non inferiore a 42° alcoolici, è ridotto a 40° alcoolici.
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Il Decreto-Legge 1363/1956 modifica la tariffa doganale d'importazione, disciplinando la gradazione alcoolica minima per le acquaviti di vino invecchiato e riducendo i dazi doganali per macchinari da stampa. Commercialisti e consulenti doganali lo consultano per questioni relative a classificazione tariffaria, dazi all'importazione, caratteristiche merceologiche e agevolazioni per settori specifici come l'editoria.
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