Proroga delle disposizioni di cui al decreto-legge 2 febbraio 1956, n. 28, convertito, con modificazioni, nella legge 27 marzo 1956, n. 162, e modificazioni all'art. 30 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina fiscale della lavorazione dei semi oleosi e degli oli da essi ottenuti, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1954, n. 1217.
Fino a quando rimangono in vigore le disposizioni del decreto-legge 28/1956 sulla disciplina fiscale dei semi oleosi e degli oli, secondo la legge 1380/1956?
Spiegato da FiscoAI
Il decreto-legge 1380/1956 proroga le disposizioni fiscali speciali contenute nel decreto-legge 28/1956 (convertito in legge 162/1956) riguardanti la lavorazione dei semi oleosi e la produzione di oli da essi derivati. Queste disposizioni, che prevedevano un regime fiscale agevolato o particolare per questo settore, continuano ad applicarsi fino al 31 dicembre 1958. La norma si applica agli operatori del settore oleario che beneficiavano di queste misure straordinarie e urgenti. Dopo la scadenza del 31 dicembre 1958, il regime fiscale torna alla disciplina ordinaria prevista dagli articoli 30 e 31 del testo unico approvato con DPR 1217/1954. La proroga rappresenta una misura transitoria per garantire continuità normativa nel settore, evitando cambiamenti abrupti della disciplina fiscale applicabile agli operatori oleari.
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Riferimento normativo
DECRETO-LEGGE 20 dicembre 1956, n. 1380
Testo normativo
DECRETO-LEGGE n. 1380/1956
# DECRETO-LEGGE 20 dicembre 1956, n. 1380
## Proroga delle disposizioni di cui al decreto-legge 2 febbraio 1956,
n. 28, convertito, con modificazioni, nella legge 27 marzo 1956, n.
162, e modificazioni all'art. 30 del testo unico delle disposizioni
concernenti la disciplina fiscale della lavorazione dei semi oleosi e
degli oli da essi ottenuti, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1954, n. 1217.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 77, secondo comma, della Costituzione ; Visto l'art. 30 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina fiscale della lavorazione dei semi oleosi e degli oli da essi ottenuti, approvato col decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1954, n. 1217 ; Visto il decreto-legge 2 febbraio 1956, n. 28 , convertito, con modificazioni, nella legge 27 marzo 1956, n. 162 ; Ritenuta la straordinaria ed urgente necessità di prorogare le disposizioni contenute nel succitato decreto-legge 2 febbraio 1956, n. 28 e di apportare modifiche all'art. 30 del suddetto testo unico; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per le finanze; Decreta: Art. 1 Le disposizioni di cui al decreto-legge 2 febbraio 1956, n. 28 , convertito, con modificazioni, nella legge 27 marzo 1956, n. 162 , continuano ad applicarsi fino al 31 dicembre 1958. Successivamente a tale data, si osserva il disposto degli articoli 30 e 31 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina fiscale della lavorazione dei semi oleosi e degli oli da essi ottenuti, approvato col decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1954, n. 1217 .
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La legge 1380/1956 riguarda la disciplina fiscale della lavorazione dei semi oleosi e degli oli, con particolare riferimento a regimi tributari speciali e proroghe di disposizioni straordinarie. Commercialisti e consulenti fiscali che operano nel settore agroalimentare consultano questa normativa per comprendere il regime fiscale applicabile alle imprese olearie, le agevolazioni fiscali e le scadenze di transizione normativa nel comparto della trasformazione olearia.
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