Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 ottobre
1956, n. 1194, concernente l'istituzione di una imposta di
fabbricazione sugli acidi grassi di origine animale e vegetale con
punto di solidificazione inferiore a 48° C, modificazioni al regime
fiscale degli oli e grassi animali con punto di solidificazione non
superiore a 30° C e degli oli vegetali liquidi con punto di
solidificazione non superiore a 12° C, ottenuti dalla lavorazione di
oli
Quali imposte di fabbricazione introduce la Legge 1386/1956 sugli acidi grassi e oli vegetali e animali?
Spiegato da FiscoAI
La Legge 1386/1956 istituisce un'imposta di fabbricazione su acidi grassi di origine animale e vegetale con specifiche caratteristiche fisiche, misurate dal punto di solidificazione. La norma si applica ai produttori e trasformatori di oli e grassi, stabilendo aliquote differenziate in base alla provenienza (animale o vegetale) e alla consistenza del prodotto. La legge modifica il regime fiscale preesistente degli oli e grassi animali e vegetali, creando una tassazione progressiva: acidi grassi con punto di solidificazione inferiore a 48°C sono soggetti alla nuova imposta, mentre oli e grassi animali con punto di solidificazione superiore a 30°C ricevono una disciplina fiscale specifica. Per le aziende del settore oleario e dei grassi industriali, questa norma rappresentava un elemento rilevante nella determinazione dei costi di produzione e nella formazione dei prezzi di vendita.
Generato da AI su documenti ufficiali. Non costituisce consulenza legale o fiscale.
Riferimento normativo
LEGGE 20 dicembre 1956, n. 1386
Testo normativo
LEGGE n. 1386/1956
# LEGGE 20 dicembre 1956, n. 1386
## Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 ottobre
1956, n. 1194, concernente l'istituzione di una imposta di
fabbricazione sugli acidi grassi di origine animale e vegetale con
punto di solidificazione inferiore a 48° C, modificazioni al regime
fiscale degli oli e grassi animali con punto di solidificazione non
superiore a 30° C e degli oli vegetali liquidi con punto di
solidificazione non superiore a 12° C, ottenuti dalla lavorazione di
oli e grassi vegetali concreti, nonche' la disciplina fiscale degli
oli e grassi animali con punto di solidificazione superiore a 30° C.
Art. 1 ((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112 , CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133 ))
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La Legge 1386/1956 disciplina l'imposta di fabbricazione su oli e grassi, un tributo indiretto che colpisce la produzione industriale di materie prime per l'industria alimentare e cosmetica. Commercialisti e consulenti fiscali devono considerare questa normativa nella gestione tributaria delle aziende del settore oleario, nella determinazione dei costi deducibili e nella corretta classificazione merceologica dei prodotti secondo il punto di solidificazione.
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