Legge Non_Fiscale

Legge 139/2021

Disposizioni urgenti per l'accesso alle attivita' culturali, sportive e ricreative, nonche' per l'organizzazione di pubbliche amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali. (21G00153)

Pubblicato: 08/10/2021 In vigore dal: 08/10/2021 Documento ufficiale

Quali sono le regole per l'accesso agli spettacoli, agli eventi sportivi e alle discoteche secondo il Decreto-Legge 139/2021, e quali certificazioni sono richieste?

Spiegato da FiscoAI
Il Decreto-Legge 139/2021 stabilisce le condizioni per la ripresa delle attività culturali, sportive e ricreative in Italia, differenziando le regole in base alle zone epidemiologiche (gialla e bianca). In zona gialla, gli spettacoli aperti al pubblico (teatri, cinema, concerti) sono consentiti con posti a sedere preassegnati, distanziamento di almeno un metro e capienza massima del 50%, esclusivamente ai possessori di certificazione verde COVID-19. In zona bianca, la capienza sale al 100% mantenendo l'obbligo della certificazione verde. Per gli eventi sportivi, in zona gialla la capienza è limitata al 50% all'aperto e 35% al chiuso, mentre in zona bianca raggiunge il 75% all'aperto e 60% al chiuso. Le discoteche e le sale da ballo rimangono sospese in zona gialla, ma in zona bianca possono operare con capienza massima del 75% all'aperto e 50% al chiuso, con obbligo di certificazione verde, tracciamento degli accessi e sistemi di aerazione senza ricircolo d'aria. La normativa prevede sanzioni amministrative accessorie, inclusa la chiusura da uno a dieci giorni, a partire dalla seconda violazione delle disposizioni sulla capienza e sul possesso della certificazione verde.

Generato da AI su documenti ufficiali. Non costituisce consulenza legale o fiscale.

Riferimento normativo

DECRETO-LEGGE 8 ottobre 2021, n. 139

Testo normativo

DECRETO-LEGGE n. 139/2021 # DECRETO-LEGGE 8 ottobre 2021, n. 139 ## Disposizioni urgenti per l'accesso alle attivita' culturali, sportive e ricreative, nonche' per l'organizzazione di pubbliche amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali. (21G00153) IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione ; Visti gli articoli 32 e 117, secondo e terzo comma, della Costituzione ; Visto l' articolo 16 della Costituzione , che consente limitazioni della libertà di circolazione per ragioni sanitarie; Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 , convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35 , recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»; Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 , convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74 , recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»; Visto il decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44 , convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76 , recante «Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici»; Visto il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 , convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87 , recante «Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19»; Visto il decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105 , convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126 , recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche»; Visto il decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111 , convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 2021, n. 133 , recante «Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti»; Visto il decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127 , recante «Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening»; Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020, con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale; Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di adeguare le misure di contenimento dell'epidemia da COVID-19, proseguendo nella graduale ripresa delle attività culturali, sportive e ricreative, nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19, e prevedendo ulteriori disposizioni per l'accesso nei luoghi di lavoro, al fine di garantire l'efficace programmazione delle attività lavorative; Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di accelerare e semplificare la riorganizzazione del Ministero della salute, anche al fine di adeguarne la dotazione organica alle nuove esigenze di tutela della salute pubblica connesse all'emergenza sanitaria; Ritenuta altresì la straordinaria necessità e urgenza di rafforzare temporaneamente l'Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di cassazione in relazione alle operazioni di controllo e verifica particolarmente intense e complesse previste per i prossimi mesi, nonchè di garantire lo svolgimento in sicurezza delle prove dell'esame di abilitazione alla professione di avvocato per la sessione 2021; Ritenuta altresì la straordinaria necessità e urgenza di emanare disposizioni di carattere economico per far fronte alle esigenze di accoglienza derivanti dalla situazione politica determinatasi in Afghanistan, ancora in corso di evoluzione, nonchè per tutelare la minoranza linguistica slovena della Regione Friuli-Venezia Giulia; Considerata altresì la straordinaria necessità e urgenza di introdurre disposizioni di semplificazione in materia di trattamento di dati personali da parte di pubbliche amministrazioni e di tutela delle vittime di revenge porn; Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 7 ottobre 2021; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri della salute, della cultura, dello sviluppo economico, dell'interno e della giustizia, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione; Emana il seguente decreto-legge: Art. 1 Disposizioni urgenti in materia di spettacoli aperti al pubblico, di eventi e competizioni sportivi e di discoteche 1. Al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 , convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87 , sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 5: 1) il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. In zona gialla, gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali o spazi anche all'aperto, sono svolti esclusivamente con posti a sedere preassegnati e a condizione che sia assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro, sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi, sia per il personale, e l'accesso è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2. In zona gialla la capienza consentita non può essere superiore al 50 per cento di quella massima autorizzata. In zona bianca, l'accesso agli spettacoli ((aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali o spazi anche all'aperto)) è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2, e la capienza consentita è pari a quella massima autorizzata. In caso di spettacoli aperti al pubblico che si svolgono in luoghi ordinariamente destinati agli eventi e alle competizioni sportivi, si applicano le disposizioni di cui al comma 2 relative alla capienza consentita negli spazi destinati al pubblico. In ogni caso, per gli spettacoli all'aperto, quando il pubblico, anche solo in parte, vi accede senza posti a sedere preassegnati e senza limiti massimi di capienza autorizzati, gli organizzatori producono all'autorità competente ad autorizzare l'evento anche la documentazione concernente le misure adottate per la prevenzione della diffusione del contagio da COVID-19, tenuto conto delle dimensioni, dello stato e delle caratteristiche dei luoghi, nonchè delle indicazioni stabilite in apposite linee guida adottate ai sensi dell' articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 , convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74 . La predetta autorità comunica le misure individuate dagli organizzatori alla Commissione di cui all' (( articolo 80 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza , di cui al regio decreto)) 18 giugno 1931, n. 773 , la quale ne tiene conto ai fini delle valutazioni di propria competenza, nel corso di sedute alle quali può invitare rappresentanti delle aziende sanitarie locali, specificamente competenti in materia di sanità pubblica, al fine di acquisire un parere circa l'idoneità delle predette misure. Le misure sono comunicate altresì al Prefetto ai fini delle eventuali misure da adottarsi per la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, anche previa acquisizione del parere del Comitato provinciale di cui all' articolo 20 della legge 1° aprile 1981, n. 121 . Restano sospesi gli spettacoli aperti al pubblico quando non è possibile assicurare il rispetto delle condizioni di cui al presente articolo, nonchè, salvo quanto previsto dal comma 1-bis per la zona bianca, le attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati."; 2) dopo il comma 1 è inserito il seguente: "1-bis. In zona bianca le attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati sono consentite nel rispetto di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell' articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 , convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74 . L'accesso è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2, con tracciamento dell'accesso alle strutture. La capienza non può comunque essere superiore ((al 75 per cento all'aperto e al 50 per cento al chiuso rispetto a quella massima autorizzata)) . Nei locali al chiuso ove si svolgono le predette attività deve essere garantita la presenza di impianti di aereazione senza ((ricircolo dell'aria oppure di sistemi di filtrazione ad elevata efficienza mediante filtri HEPA o F9, in grado di ridurre la presenza nell'aria del virus SARS-CoV-2,)) e restano fermi gli obblighi di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie previsti dalla vigente normativa, ad eccezione del momento del ballo."; 3) il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. In zona gialla, le misure di cui al primo periodo del comma 1 si applicano anche per la partecipazione del pubblico sia agli eventi e alle competizioni di livello agonistico riconosciuti di preminente interesse nazionale con provvedimento del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e del Comitato italiano paralimpico (CIP), riguardanti gli sport individuali e di squadra, organizzati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva ovvero da organismi sportivi internazionali ((,)) sia agli eventi e alle competizioni sportivi diversi da quelli sopra richiamati. In zona gialla, la capienza consentita non può essere superiore ((al 50 per cento all'aperto e al 35 per cento al chiuso rispetto a quella massima autorizzata)) . In zona bianca, l'accesso agli eventi e alle competizioni di cui al primo periodo è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2, e la capienza consentita non può essere superiore ((al 75 per cento all'aperto e al 60 per cento al chiuso rispetto a quella massima autorizzata)) . Le percentuali massime di capienza di cui al presente comma si applicano a ciascuno dei settori dedicati alla presenza del pubblico nei luoghi di svolgimento degli eventi e competizioni sportivi. Le attività devono svolgersi nel rispetto delle linee guida adottate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana, sulla base di criteri definiti dal Comitato tecnico-scientifico. Quando non è possibile assicurare il rispetto delle condizioni di cui al presente comma, gli eventi e le competizioni sportivi si svolgono senza la presenza di pubblico."; 4) il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. In zona bianca e gialla, in relazione all'andamento della situazione epidemiologica e alle caratteristiche dei siti e degli eventi, può essere stabilita una diversa percentuale massima di capienza consentita, nel rispetto dei principi fissati dal Comitato tecnico-scientifico, con linee guida idonee a prevenire o ridurre il rischio di contagio, adottate, per gli spettacoli di cui al comma 1, dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e, per gli eventi e le competizioni di cui al comma 2, dal Sottosegretario di Stato con delega in materia di sport."; b) all'articolo 9-bis, comma 1, lettera b), dopo le parole "spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportivi," sono inserite le seguenti: "nonchè attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati,"; c) all'articolo 13, comma 1, dopo l'ultimo periodo è aggiunto il seguente: "Ferma restando l'applicazione delle eventuali sanzioni previste dall'ordinamento sportivo, dopo una violazione delle disposizioni di cui all'articolo 5, commi 1, 1-bis e 2, relative alla capienza consentita e al possesso di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2, si applica, a partire dalla seconda violazione, commessa in giornata diversa, la sanzione amministrativa accessoria della chiusura da uno a dieci giorni.". 2. All' articolo 4 del decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111 , convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 2021, n. 133 , i commi 2 e 3 sono abrogati. 3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano dall'11 ottobre 2021.

Hai domande su questa normativa?

FiscoAI analizza Legge 139/2021 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.

Prova gratis Vai alla dashboard

Il Decreto-Legge 139/2021 disciplina l'accesso alle attività culturali e sportive mediante certificazione verde COVID-19, capienza autorizzata e protocolli sanitari. Organizzatori di eventi, gestori di locali, federazioni sportive e pubbliche amministrazioni devono applicare le linee guida del Comitato tecnico-scientifico, rispettare i limiti di capienza differenziati per zona epidemiologica e garantire il tracciamento degli accessi, con particolare attenzione ai requisiti di aerazione e distanziamento interpersonale.

Normative correlate

Provvedimento AdE 226940/2024
Selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di 80 unità, aumentat…
Risoluzione AdE 9680915/2014
Istituzione del nuovo Comune denominato "Castegnero Nanto" mediante fusione dei…
Provvedimento AdE 407414/2024
Selezione pubblica di cui all’atto Prot. n. 407414/2024 per l’assunzione a temp…
Provvedimento AdE 246924/2025
Selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di 250 unità per l’ar…
Provvedimento AdE 10/2014
Selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di 50 unità per l’are…
Decreto del Presidente della Repubblica 73/2026
Modifica del regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'a…

Altre normative del 2021

Trattamento fiscale della ripartizione dei contributi GSE ai membri delle Comunità energe… Risoluzione AdE 199 Istituzione dei codici tributo per la restituzione spontanea, tramite il modello “F24 Ver… Risoluzione AdE 73 IVA - Aliquota 5% gas per usi civili - Servizi accessori - Esclusione - Articolo 2, comma… Interpello AdE 130 Accertamento cambio valute estere maggio 2021 Provvedimento AdE 3534884 Accertamento cambio valute estere febbraio 2021 Provvedimento AdE 3288768