Provvedimenti in materia di conti consuntivi delle Amministrazioni provinciali, comunali e delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e per il pagamento di titoli di spesa emessi dalle Amministrazioni provinciali, comunali e consorziali.
Cosa prevede la Legge 142/1954 per i conti consuntivi di Comuni, Province e Istituzioni pubbliche di assistenza distrutti per cause di forza maggiore?
Spiegato da FiscoAI
La Legge 142/1954 disciplina il trattamento dei conti consuntivi (rendiconti finali) di Comuni, Province e Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza relativi agli esercizi fino al 1954, che siano stati distrutti a causa di incendi, operazioni belliche o altri eventi fortuiti. La norma si applica ai conti già resi dai tesorieri delle rispettive amministrazioni ma andati perduti insieme alla documentazione allegata. In pratica, la legge rimanda all'applicazione degli articoli 31, 32, 33 e 35 del Testo Unico del 1917 (decreto luogotenenziale 19 agosto 1917, n. 1399), che prevedono procedure speciali per la ricostruzione e la gestione di questi documenti in caso di perdita. Le stesse disposizioni sono estese, per quanto compatibili, anche alle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, garantendo un trattamento omogeneo per tutte le amministrazioni pubbliche colpite da sinistri durante il periodo bellico e post-bellico.
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Riferimento normativo
LEGGE 7 aprile 1954, n. 142
Testo normativo
LEGGE n. 142/1954
# LEGGE 7 aprile 1954, n. 142
## Provvedimenti in materia di conti consuntivi delle Amministrazioni
provinciali, comunali e delle Istituzioni pubbliche di assistenza e
beneficenza e per il pagamento di titoli di spesa emessi dalle
Amministrazioni provinciali, comunali e consorziali.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 Per i conti consuntivi dei Comuni e delle Province, relativi agli esercizi fino al 1954, i quali, dopo essere stati resi dal tesoriere delle rispettive Amministrazioni, siano andati distrutti, insieme con i relativi documenti, in conseguenza di incendi, di operazioni belliche e di altri eventi fortuiti, si applicano gli articoli 31, 32, 33 e 35 del testo unico approvato col decreto luogotenenziale 19 agosto 1917, n. 1399 . Le stesse disposizioni sono estese, in quanto applicabili, alle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza.
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La Legge 142/1954 è rilevante per la gestione dei conti consuntivi, rendiconti amministrativi e documentazione contabile delle amministrazioni pubbliche, in particolare per Comuni, Province e Istituzioni di assistenza. Commercialisti e revisori dei conti la consultano per questioni relative a ricostruzione di bilanci storici, perdita di documentazione amministrativa e applicazione del Testo Unico 1917 n. 1399 in materia di contabilità pubblica.
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