Quali deroghe e modalità speciali prevede la Legge 1435/1962 per la riscossione dei tributi diretti nel comune di Campione d'Italia?
Spiegato da FiscoAI
La Legge 1435/1962 disciplina un regime particolare per la riscossione dei tributi diretti nel comune di Campione d'Italia, territorio con status speciale. In deroga alle normative ordinarie sulla riscossione (Regio Decreto 1922 n. 1401 e DPR 1958 n. 643), il comune può essere incaricato direttamente della riscossione tramite un collettore scelto dalla Giunta comunale dall'Albo nazionale. Questa modalità consente di raccogliere tributi erariali, provinciali, comunali e di altri enti utilizzando le stesse forme e privilegi previsti per le imposte dirette ordinarie. L'aggio di riscossione viene determinato nel decreto di conferimento del servizio, rispettando i limiti normativi vigenti. Una caratteristica rilevante è che il comune di Campione d'Italia è completamente esonerato dall'obbligo di prestare cauzione, a differenza dei soggetti ordinariamente incaricati della riscossione, mentre rimangono applicabili tutte le altre norme sulla riscossione tramite esattori.
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Riferimento normativo
LEGGE 27 settembre 1962, n. 1435
Testo normativo
LEGGE n. 1435/1962
# LEGGE 27 settembre 1962, n. 1435
## Sistemazione dei servizi di riscossione dei tributi diretti nel
comune di Campione d'Italia.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 Articolo unico. Con decreto del Ministro per le finanze, il comune di Campione d'Italia, in deroga alle disposizioni di cui agli articoli 1 del testo unico delle leggi per la riscossione delle imposte dirette, approvato con regio decreto 17 ottobre 1922, n. 1401 , e 173 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 643 , può essere incaricato della riscossione, da eseguirsi a mezzo di un collettore scelto dalla Giunta comunale tra gli iscritti all'Albo nazionale dei collettori, dei tributi diretti erariali, provinciali, comunali e di qualsiasi altro ente, riscuotibili per ruolo con le forme ed i privilegi stabiliti per le imposte dirette. L'aggio di riscossione è determinato col decreto di conferimento del servizio o del rinnovo dello stesso nei limiti delle disposizioni vigenti. Il Comune è esonerato dall'obbligo di prestare la cauzione; si applicano nei suoi confronti le vigenti norme riguardanti la riscossione delle imposte dirette a mezzo degli esattori. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare conte legge dello Stato. Data a Roma, addì 27 settembre 1962 SEGNI FANFANI - TRABUCCHI - Visto, il Guardasigilli: BOSCO
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La Legge 1435/1962 rappresenta un'eccezione normativa per Campione d'Italia in materia di riscossione tributi diretti, deroga ai testi unici sulla riscossione e imposte dirette, e disciplina il ruolo del collettore comunale. Commercialisti e consulenti che operano in questo territorio devono considerare questa normativa speciale per comprendere le modalità di versamento dei tributi erariali, provinciali e comunali, nonché l'esonero dalla cauzione e l'applicazione dell'aggio di riscossione.
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