Equiparazione, nei riguardi dell'imposta di bollo, alle delegazioni non negoziabili, delle delegazioni di pagamento rilasciate dai Comuni, Province ed altri Enti pubblici a favore del Ministero del tesoro - Direzioni generali della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza.
Quale imposta di bollo si applica alle delegazioni di pagamento rilasciate da enti pubblici al Ministero del tesoro e agli istituti di previdenza?
Spiegato da FiscoAI
La Legge 145/1956 equipara, ai fini dell'imposta di bollo, le delegazioni di pagamento rilasciate da Comuni, Province e altri enti pubblici alle delegazioni non negoziabili. Questa equiparazione riguarda specificamente i pagamenti destinati al Ministero del tesoro, alle Direzioni generali della Cassa depositi e prestiti e agli Istituti di previdenza. La norma prevede l'applicazione di un'imposta fissa di 200 lire per ogni foglio, la stessa prevista per le delegazioni non negoziabili secondo la tariffa dell'allegato A del DPR 492/1953. L'imposta deve essere corrisposta mediante marche da bollo, rispettando i limiti e le condizioni stabilite dall'articolo 10 del decreto presidenziale. Questa disposizione semplifica il regime fiscale delle delegazioni pubbliche, evitando discriminazioni tra diverse tipologie di documenti di pagamento e garantendo un trattamento uniforme per gli enti che versano somme a favore dello Stato e dei suoi organismi.
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Riferimento normativo
LEGGE 25 febbraio 1956, n. 145
Testo normativo
LEGGE n. 145/1956
# LEGGE 25 febbraio 1956, n. 145
## Equiparazione, nei riguardi dell'imposta di bollo, alle delegazioni
non negoziabili, delle delegazioni di pagamento rilasciate dai
Comuni, Province ed altri Enti pubblici a favore del Ministero del
tesoro - Direzioni generali della Cassa depositi e prestiti e degli
Istituti di previdenza.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 Il secondo comma, della nota marginale all'art. 6 della tariffa allegato A al decreto Presidenziale 25 giugno 1953, n. 492 , è sostituito dal seguente: "Le delegazioni non negoziabili sono soggette alla imposta fissa di lire 200 per ogni foglio, prevista dagli articoli 1 e 2 della presente tariffa. Alla stessa imposta fissa di lire 200 per ogni foglio, da corrispondersi mediante marche con l'osservanza dei limiti e delle condizioni di cui all'art. 10 del decreto, sono soggette le delegazioni rilasciate dai Comuni, Province e da altri Enti pubblici a favore del Ministero del tesoro - Direzioni generali della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza".
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La Legge 145/1956 disciplina l'imposta di bollo su delegazioni non negoziabili e delegazioni di pagamento rilasciate da enti pubblici, con particolare riferimento al regime tributario delle marche da bollo e alla tariffa dell'allegato A del DPR 492/1953. Commercialisti e responsabili amministrativi di enti pubblici consultano questa norma per determinare correttamente gli obblighi di bollo su pagamenti verso il Ministero del tesoro, la Cassa depositi e prestiti e gli istituti di previdenza.
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