Legge Contabilità

Legge 146/1980

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1980).

Pubblicato: 28/04/1980 In vigore dal: 24/04/1980 Documento ufficiale

Quali modifiche apporta la Legge 146/1980 alla deducibilità degli interessi passivi secondo il DPR 597/1973?

Spiegato da FiscoAI
La Legge Finanziaria 1980 interviene sul regime di deducibilità degli interessi passivi disciplinato dal DPR 597/1973, modificando le condizioni per cui i contribuenti possono portare in deduzione gli oneri finanziari. In particolare, la norma riguarda gli interessi passivi pagati per prestiti e mutui agrari di qualsiasi tipo, nonché gli interessi e gli oneri accessori relativi a mutui garantiti da ipoteca su immobili. La modifica principale stabilisce un limite complessivo di deducibilità pari a quattro milioni di lire per i mutui ipotecari su immobili, salvo quanto previsto da altre disposizioni normative. Inoltre, la legge aumenta da due milioni a due milioni e cinquecentomila lire un altro importo indicato nella medesima disposizione. Queste modifiche hanno effetto retroattivo a partire dal 1° gennaio 1980, interessando tutti gli oneri sostenuti a decorrere da tale data.

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Riferimento normativo

LEGGE 24 aprile 1980, n. 146

Testo normativo

LEGGE n. 146/1980 # LEGGE 24 aprile 1980, n. 146 ## Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1980). La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 Al primo comma dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597 , nel testo sostituito dall' articolo 5 della legge 13 aprile 1977 n. 114 , la lettera c) è sostituita dalla seguente: "c) gli interessi passivi pagati a soggetti residenti nel territorio dello Stato o a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti in dipendenza di prestiti o mutui agrari di ogni specie, nonchè gli interessi passivi ed oneri accessori pagati ai medesimi soggetti in dipendenza di mutui garantiti da ipoteca su immobili per i quali la deduzione è ammessa per un importo complessivamente non superiore a quattro milioni di lire, salvo quanto stabilito dal quarto comma dell'articolo 58;". L'importo di lire due milioni indicato nel primo comma, lettera i), del citato articolo 10, è elevato a lire due milioni e cinquecentomila. Le disposizioni dei commi precedenti hanno effetto relativamente agli oneri sostenuti dal 1 gennaio 1980.

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La Legge 146/1980 è rilevante per la deducibilità degli interessi passivi, dei mutui agrari e dei mutui ipotecari secondo il regime fiscale del DPR 597/1973. Commercialisti e consulenti tributari la consultano per determinare i limiti di deduzione degli oneri finanziari, le spese accessorie ai finanziamenti e la corretta qualificazione dei prestiti ai fini della dichiarazione dei redditi.

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