Proroga del termine stabilito dall'art. 27, secondo comma, della legge 6 agosto 1954, n. 603, per la definizione da parte dei Comitati direttivi degli agenti di cambio delle valutazioni dei titoli non quotati in Borsa ai fini dell'imposta di negoziazione.
Cosa prevede la Legge 1465/1956 riguardo alla valutazione dei titoli non quotati in Borsa per l'imposta di negoziazione?
Spiegato da FiscoAI
La Legge 1465/1956 è una norma di carattere procedurale che proroga un termine amministrativo precedentemente stabilito. Nello specifico, estende al 31 dicembre 1957 il termine entro il quale i Comitati direttivi degli agenti di cambio dovevano completare la valutazione dei titoli non quotati in Borsa, al fine di determinare l'imposta di negoziazione dovuta per gli anni anteriori al 1954. La norma si applica anche ai titoli quotati che, pur essendo negoziati, non avevano riportato prezzi ufficiali di compenso nell'anno precedente a quello di riferimento dell'imposta. Questa proroga era necessaria per consentire ai Comitati direttivi di completare i procedimenti di valutazione, che rappresentavano un'operazione complessa e articolata per determinare il valore imponibile ai fini fiscali. La disposizione riguardava principalmente gli agenti di cambio e gli intermediari finanziari dell'epoca, nonché i contribuenti titolari di titoli non quotati soggetti a questa particolare imposizione.
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Riferimento normativo
LEGGE 27 dicembre 1956, n. 1465
Testo normativo
LEGGE n. 1465/1956
# LEGGE 27 dicembre 1956, n. 1465
## Proroga del termine stabilito dall'art. 27, secondo comma, della
legge 6 agosto 1954, n. 603, per la definizione da parte dei Comitati
direttivi degli agenti di cambio delle valutazioni dei titoli non
quotati in Borsa ai fini dell'imposta di negoziazione.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 Articolo unico. È prorogato al 31 dicembre 1957 il termine stabilito dall' art. 27, secondo comma, della legge 6 agosto 1954, n. 603 , entro il quale i Comitati direttivi degli agenti di cambio dovranno ultimare, agli effetti dell'imposta di negoziazione per gli anni anteriori al 1954, i procedimenti di valutazione dei titoli non quotati in Borsa e dei titoli che, pur essendo quotati, non hanno riportato nell'anno precedente a quello al quale si riferisce l'imposta, prezzi ufficiali di compenso. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 27 dicembre 1956 GRONCHI SEGNI - ANDREOTTI Visto, il Guardasigilli: MORO
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La Legge 1465/1956 disciplina la valutazione dei titoli non quotati in Borsa e l'imposta di negoziazione, istituti rilevanti per la tassazione dei redditi da capitale e delle operazioni di intermediazione finanziaria. Commercialisti e consulenti fiscali consultano questa norma per comprendere i procedimenti storici di determinazione del valore dei titoli e le competenze dei Comitati direttivi degli agenti di cambio in materia di valutazione fiscale.
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