Interpretazione autentica degli articoli 306 e 332 del testo unico della legge comunale e provinciale 3 marzo 1934, n. 383, e successive modificazioni, e dell'articolo 95 del testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni.
Quali sono i requisiti e le procedure per l'applicazione degli aumenti delle aliquote tributarie comunali secondo la Legge 1468/1962?
Spiegato da FiscoAI
La Legge 1468/1962 fornisce un'interpretazione autentica delle norme che disciplinano l'aumento delle aliquote massime dei tributi comunali, in particolare per le imposte di consumo. La norma stabilisce che le deliberazioni comunali relative all'applicazione di questi aumenti diventano esecutive per la riscossione solo dopo aver ottenuto l'autorizzazione della Commissione centrale per la finanza locale, delle Giunte provinciali amministrative o degli organi equivalenti nelle Regioni a statuto speciale. Questo significa che i Comuni non possono autonomamente applicare aumenti tributari, ma devono sottoporre le loro deliberazioni a un controllo preventivo da parte di organi sovraordinati. La norma si applica specificamente agli articoli 306 e 332 della legge comunale e provinciale del 1934 e all'articolo 95 del testo unico per la finanza locale del 1931. Un aspetto rilevante per i commercialisti è che la legge prevede l'inapplicabilità della restituzione di somme già pagate in base a deliberazioni che abbiano comunque ricevuto l'autorizzazione richiesta, garantendo così la certezza della riscossione tributaria.
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Riferimento normativo
LEGGE 6 ottobre 1962, n. 1468
Testo normativo
LEGGE n. 1468/1962
# LEGGE 6 ottobre 1962, n. 1468
## Interpretazione autentica degli articoli 306 e 332 del testo unico
della legge comunale e provinciale 3 marzo 1934, n. 383, e successive
modificazioni, e dell'articolo 95 del testo unico per la finanza
locale 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 Articolo unico Le deliberazioni dei Comuni concernenti l'applicazione degli aumenti delle aliquote massime legali dei tributi comunali, previsti dagli articoli 306 e 332 della legge comunale e provinciale 3 marzo 1934, n. 383, e successive modificazioni e dall'articolo 95 del testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni, diventano esecutive, agli effetti della riscossione, con l'autorizzazione della Commissione centrale per la finanza locale, delle Giunte provinciali amministrative o dei corrispondenti organi delle Regioni a statuto speciale. L'articolo 21 del testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni si applica alle deliberazioni previste nel precedente comma, concernenti l'aumento delle aliquote massime legali delle imposte comunali di consumo. La presente legge costituisce interpretazione autentica degli articoli 306 e 332 della legge comunale e provinciale 3 marzo 1934, n. 383, e successive modificazioni e dell'articolo 95 del testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni. Non si fa luogo a restituzione di somme già pagate in base a deliberazioni per le quali sia comunque intervenuta l'autorizzazione di cui al primo comma del presente articolo. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 6 ottobre 1962 SEGNI FANFANI - TAVIANI - TRABUCCHI Visto, il Guardasigilli: BOSCO
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La Legge 1468/1962 è il riferimento normativo per l'interpretazione autentica delle aliquote massime legali dei tributi comunali, imposte di consumo e autorizzazione della finanza locale. Commercialisti e consulenti tributari la consultano per questioni relative a deliberazioni comunali, competenze della Commissione centrale per la finanza locale, Giunte provinciali amministrative e validità delle riscossioni tributarie comunali.
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