Interpretazione autentica della legge 26 gennaio 1961, n. 29, circa la disciplina degli interessi di mora dovuti sulle tasse ed imposte indirette sugli affari di natura complementare.
Quando decorrono gli interessi di mora sui tributi indiretti complementari che non sono stati liquidati integralmente alla scadenza principale?
Spiegato da FiscoAI
La legge 147/1962 fornisce un'interpretazione autentica sulla decorrenza degli interessi moratori relativi ai tributi indiretti sugli affari di natura complementare. Si applica alle situazioni in cui, al momento della liquidazione principale, non sia stato possibile liquidare integralmente il tributo complementare per mancanza o insufficienza di elementi necessari. In questi casi, gli interessi moratori decorrono dal giorno in cui è sorto il rapporto tributario e il tributo principale è divenuto esigibile, non dalla data della liquidazione successiva del tributo complementare. Tuttavia, la norma prevede un'eccezione importante: se la mancanza o l'insufficienza degli elementi per liquidare il tributo complementare non dipende da fatto imputabile al contribuente (cioè non è colpa del contribuente), allora gli interessi decorrono dal giorno in cui la liquidazione è effettivamente avvenuta. Questa disposizione è rilevante per i commercialisti e le aziende perché incide significativamente sul calcolo degli oneri finanziari dovuti all'erario e sulla pianificazione fiscale, soprattutto quando sono coinvolti tributi complementari complessi.
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Riferimento normativo
LEGGE 28 marzo 1962, n. 147
Testo normativo
LEGGE n. 147/1962
# LEGGE 28 marzo 1962, n. 147
## Interpretazione autentica della legge 26 gennaio 1961, n. 29, circa
la disciplina degli interessi di mora dovuti sulle tasse ed imposte
indirette sugli affari di natura complementare.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 Articolo unico. Gli interessi moratori, previsti dalla legge 26 gennaio 1961, n. 29 , dovuti sulle somme da corrispondersi all'erario per i tributi indiretti sugli affari di natura complementare, che non poterono essere liquidati integralmente al momento della liquidazione principale per mancanza od insufficienza degli elementi occorrenti alla liquidazione, decorrono dallo stesso giorno in cui, per essere sorto il rapporto tributario, è dovuto il tributo principale. Se la mancanza o l'insufficienza degli elementi occorrenti alla liquidazione del tributo complementare non è dipesa da fatto imputabile al contribuente, gli interessi sui tributo stesso decorrono dal giorno in cui ne è avvenuta la liquidazione. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 28 marzo 1962 GRONCHI FANFANI - TRABUCCHI - TREMELLONI Visto, il Guardasigilli: BOSCO
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La legge 147/1962 disciplina la decorrenza degli interessi moratori su tributi indiretti complementari, un aspetto cruciale per chi gestisce liquidazioni tributarie incomplete e necessita di chiarimenti sulla data di inizio degli interessi di mora. Commercialisti e consulenti fiscali la consultano per questioni relative a tributi indiretti, rapporti tributari, responsabilità del contribuente e calcolo degli interessi dovuti all'erario.
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