Legge Contabilità

Legge 1473/1931

Disposizioni per il coordinamento della legge 7 gennaio 1929, n. 4, con le singole leggi finanziarie. Relazione a S. M. il Re del Ministro per le finanze, per la approvazione del R. decreto 24 settembre 1931-IX, n. 1473, che detta disposizioni per il coordinamento della legge 7 gennaio 1929, n. 4, con le singole leggi finanziarie. (031U1473)

Pubblicato: 05/12/1931 In vigore dal: 24/09/1931 Documento ufficiale

Quali violazioni delle leggi finanziarie non costituiscono reato secondo il Regio Decreto 1473/1931?

Spiegato da FiscoAI
Il Regio Decreto 1473/1931 stabilisce un principio fondamentale: le violazioni delle leggi finanziarie per cui è prevista una sanzione pecuniaria non sono considerate reati penali, ma semplici infrazioni amministrative. Questo significa che chi commette tali violazioni non incorre in conseguenze penali, bensì in sanzioni di natura fiscale. La norma distingue tra "sopratassa" e "pena pecuniaria", classificando le violazioni secondo questa differenziazione già presente nella legge 7 gennaio 1929, n. 4. Questa disposizione si applica anche quando la legge finanziaria prevede sanzioni pecuniarie diverse da quelle tipicamente indicate nel codice penale. In pratica, il decreto separa nettamente il diritto penale dal diritto tributario: chi viola una norma finanziaria paga una multa amministrativa, non subisce processo penale. Questo principio è rilevante per commercialisti e aziende perché consente di gestire le irregolarità tributarie come questioni amministrative piuttosto che penali, anche se comunque soggette a sanzioni economiche significative.

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Riferimento normativo

REGIO DECRETO 24 settembre 1931, n. 1473

Testo normativo

REGIO DECRETO n. 1473/1931 # REGIO DECRETO 24 settembre 1931, n. 1473 ## Disposizioni per il coordinamento della legge 7 gennaio 1929, n. 4, con le singole leggi finanziarie. Relazione a S. M. il Re del Ministro per le finanze, per la approvazione del R. decreto 24 settembre 1931-IX, n. 1473, che detta disposizioni per il coordinamento della legge 7 gennaio 1929, n. 4, con le singole leggi finanziarie. (031U1473) VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Ritenuta l'opportunità di emanare disposizioni per il coordinamento della legge 7 gennaio 1929, n. 4 , con le singole leggi finanziarie; Visto l'art. 62 della legge predetta; Udito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con il Ministro per la giustizia e gli affari di culto; Abbiamo decretato e decretiamo: Art. 1 Le violazioni delle leggi finanziarie per cui è stabilita la pena pecuniaria non costituiscono reato e la sanzione è considerata sopratassa ovvero pena pecuniaria, secondo la distinzione fatta nella legge 7 gennaio 1929, n. 4 , fra sopratassa e pena pecuniaria. La precedente disposizione si applica altresì quando è stabilita la sopratassa o una sanzione pecuniaria diversa da quelle indicate nell' art. 17 del codice penale .

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