Concessione di un assegno annuo a favore dei titolari di pensione a carico della Cassa per le pensioni ai sanitari e della Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari e agli aiutanti ufficiali giudiziari.
Quali sono le modalità e gli importi dell'assegno annuo concesso ai pensionati delle Casse per le pensioni ai sanitari e agli ufficiali giudiziari secondo la Legge 1486/1965?
Spiegato da FiscoAI
La Legge 1486/1965 prevede la concessione di un assegno annuo lordo a favore dei titolari di pensione diretta, indiretta e di reversibilità a carico della Cassa per le pensioni ai sanitari e della Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari e aiutanti ufficiali giudiziari. L'assegno è riconosciuto per il periodo dal 1° gennaio 1963 al 30 giugno 1965 ed è erogato in dodici rate mensili anticipate ai pensionati in atto all'inizio di ogni mese. Gli importi variano in base alla categoria: per sanitari e ufficiali giudiziari sono previste lire 104.000 per le pensioni dirette e lire 78.000 per quelle indirette e di reversibilità; per gli aiutanti ufficiali giudiziari gli importi sono rispettivamente di lire 72.800 e lire 54.600. Un aspetto rilevante è che l'assegno non concorre alla determinazione delle ritenute erariali sulla pensione, rappresentando quindi un beneficio aggiuntivo esente da tassazione ordinaria. Nel caso di titolari di più pensioni presso le stesse Casse, spetta un solo assegno nella misura più favorevole, evitando cumuli ingiustificati.
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Riferimento normativo
LEGGE 30 dicembre 1965, n. 1486
Testo normativo
LEGGE n. 1486/1965
# LEGGE 30 dicembre 1965, n. 1486
## Concessione di un assegno annuo a favore dei titolari di pensione a
carico della Cassa per le pensioni ai sanitari e della Cassa per le
pensioni agli ufficiali giudiziari e agli aiutanti ufficiali
giudiziari.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 A favore dei titolari di pensione a carico della Cassa per le pensioni ai sanitari e della Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari ed agli aiutanti ufficiali giudiziari è concesso, limitatamente al periodo dal 1 gennaio 1963 al 30 giugno 1965, un assegno annuo lordo pagabile in dodici rate mensili anticipate ai titolari di pensione in atto all'inizio del mese. L'assegno annuo di cui al comma precedente è, rispettivamente, di lire 104.000 per le pensioni dirette e di lire 78.000 per le pensioni indirette e di reversibilità, nei riguardi dei sanitari e degli ufficiali giudiziari, ed è, rispettivamente, di lire 72.800 e di lire 54.600 nei riguardi degli aiutanti ufficiali giudiziari. L'assegno di cui ai commi precedenti non va considerato ai fini della determinazione delle ritenute erariali che gravano sulle pensioni. Ai titolari di più pensioni a carico delle Casse pensioni indicate al comma primo spetta un solo assegno nella misura che risulta più favorevole.
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La Legge 1486/1965 disciplina gli assegni integrativi per pensionati di enti previdenziali specifici, interessando le Casse pensioni dei sanitari e degli ufficiali giudiziari. Commercialisti e consulenti del lavoro la consultano per verificare l'esenzione da ritenute erariali, il trattamento fiscale delle prestazioni pensionistiche integrative e la corretta determinazione della base imponibile per IRPEF nei confronti dei pensionati.
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