Quali sono i principi e le finalità della Legge 15/2020 sulla promozione e il sostegno della lettura?
Spiegato da FiscoAI
La Legge 15/2020 è una normativa italiana che riconosce la lettura come strumento fondamentale per lo sviluppo culturale, civile, sociale ed economico del Paese. Si applica a livello nazionale e coinvolge lo Stato, le regioni e gli enti pubblici territoriali, i quali devono collaborare secondo il principio di leale collaborazione per attuare gli obiettivi della legge. La norma prevede in pratica che la Repubblica promuova e sostenga interventi concreti volti a incentivare la produzione, la conservazione, la circolazione e la fruizione dei libri, considerati strumenti preferenziali per l'accesso ai contenuti culturali. Per le amministrazioni pubbliche e gli enti che operano nel settore culturale, questa legge rappresenta un quadro normativo che legittima e orienta l'allocazione di risorse pubbliche verso iniziative di promozione della lettura, dalla creazione di biblioteche pubbliche ai programmi di incentivazione editoriale, con ricadute positive anche sugli indicatori di benessere equo e sostenibile (BES).
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Riferimento normativo
LEGGE 13 febbraio 2020, n. 15
Testo normativo
LEGGE n. 15/2020
# LEGGE 13 febbraio 2020, n. 15
## Disposizioni per la promozione e il sostegno della lettura.
(20G00023)
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1 Principi e finalità 1. La Repubblica, in attuazione degli articoli 2 , 3 e 9 della Costituzione , favorisce e sostiene la lettura quale mezzo per lo sviluppo della conoscenza, la diffusione della cultura, la promozione del progresso civile, sociale ed economico della Nazione, la formazione e il benessere dei cittadini. 2. La Repubblica promuove interventi volti a sostenere e a incentivare la produzione, la conservazione, la circolazione e la fruizione dei libri come strumenti preferenziali per l'accesso ai contenuti e per la loro diffusione, nonchè per il miglioramento degli indicatori del benessere equo e sostenibile (BES). 3. Lo Stato, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali, secondo il principio di leale collaborazione e nell'ambito delle rispettive competenze, contribuiscono alla piena attuazione dei principi della presente legge. N O T E Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note all'art. 1: - I testi degli articoli 2 , 3 e 9 della Costituzione della Repubblica italiana pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 298 del 27 dicembre 1947 , sono i seguenti: «Art. 2. - La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale. Art. 3. - Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. Art. 9. - La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.».
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La Legge 15/2020 rappresenta il riferimento normativo per chi opera nel settore della promozione culturale e della lettura, disciplinando il ruolo dello Stato, delle regioni e degli enti pubblici territoriali nella diffusione dei libri e della cultura. Amministrazioni pubbliche, enti locali e organizzazioni culturali consultano questa legge per comprendere i principi costituzionali sottostanti (articoli 2, 3 e 9 della Costituzione), le competenze in materia di leale collaborazione tra livelli di governo, e le modalità di intervento per il miglioramento degli indicatori di benessere equo e sostenibile.
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