Misure urgenti per il rilancio del servizio sanitario della regione Calabria e per il rinnovo degli organi elettivi delle regioni a statuto ordinario. (20G00171)
Quali sono le misure straordinarie previste dal Decreto-Legge 150/2020 per il rilancio del servizio sanitario della Calabria e come viene organizzata la struttura commissariale?
Spiegato da FiscoAI
Il Decreto-Legge 150/2020 interviene con misure eccezionali per affrontare le gravi carenze del sistema sanitario calabrese, dichiarate in situazione di emergenza a causa del mancato raggiungimento dei livelli essenziali di assistenza (LEA) e degli obiettivi economico-finanziari. La normativa rafforza il ruolo del Commissario ad acta, già nominato dal Governo, conferendogli poteri straordinari per attuare i programmi operativi di rientro dai disavanzi sanitari regionali. La Regione Calabria è obbligata a mettere a disposizione del Commissario un contingente minimo di 25 unità di personale qualificato, distaccato dai ruoli regionali o da enti del servizio sanitario regionale, con supporto tecnico fornito dall'AGENAS (Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali). In caso di inadempienza della Regione, il Ministro della Salute può adottare misure coercitive ai sensi dell'articolo 120 della Costituzione, delegando al Commissario l'assunzione diretta degli atti amministrativi necessari. La normativa autorizza inoltre un piano straordinario di assunzioni di personale medico e sanitario, con stanziamento di 12 milioni di euro annui a decorrere dal 2021, finanziato attraverso risorse statali e successive riduzioni di bilancio. Una sentenza della Corte Costituzionale del 2021 ha tuttavia dichiarato illegittime alcune disposizioni, stabilendo che lo Stato deve provvedere direttamente ai costi della struttura commissariale e che le 25 unità di personale costituiscono un massimo, non un minimo.
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Riferimento normativo
DECRETO-LEGGE 10 novembre 2020, n. 150
Testo normativo
DECRETO-LEGGE n. 150/2020
# DECRETO-LEGGE 10 novembre 2020, n. 150
## Misure urgenti per il rilancio del servizio sanitario della regione
Calabria e per il rinnovo degli organi elettivi delle regioni a
statuto ordinario. (20G00171)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' articolo 32 della Costituzione ; Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione ; Tenuto conto che l'Organizzazione mondiale della sanità ha dichiarato la pandemia da COVID-19; Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza, anche in ragione della situazione emergenziale in corso, di prevedere per la regione Calabria, misure eccezionali per garantire il rispetto dei livelli essenziali di assistenza (LEA) in ambito sanitario, di cui all' articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione , nonchè per assicurare il fondamentale diritto alla salute attraverso il raggiungimento degli obiettivi previsti nei programmi operativi di prosecuzione del piano di rientro dai disavanzi sanitari; Verificato il reiterato mancato raggiungimento del punteggio minimo previsto dalla griglia dei livelli essenziali di assistenza (LEA) e degli obiettivi economico-finanziari previsti dalla cornice programmata nell'ambito dei programmi operativi; Ritenuta la indifferibile necessità di intervenire per introdurre misure straordinarie per superare le gravi inadempienze amministrative e gestionali riscontrate nella regione Calabria; Considerata altresì la necessità di assicurare che le consultazioni elettorali per il rinnovo degli organi elettivi delle regioni a statuto ordinario anche già scaduti o le cui condizioni che rendono necessario il rinnovo si verifichino entro il 31 dicembre 2020 si svolgano in condizioni di sicurezza per la salute dei cittadini; Ritenuto di dover intervenire con urgenza, al fine di evitare, con riferimento all'espletamento delle suddette procedure, fenomeni di assembramento di persone e condizioni di contiguità sociale al di sotto delle misure precauzionali adottate, ai fini del contenimento alla diffusione del virus; Viste le deliberazioni del Consiglio dei ministri, adottate nelle riunioni del 4 e 9 novembre 2020; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della salute e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, per la pubblica amministrazione e dell'interno; Emana il seguente decreto-legge: Art. 1 Commissario ad acta e supporto alla struttura commissariale 1. Il Commissario ad acta nominato dal Governo ai sensi del comma 569 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 , attua gli obiettivi previsti nei programmi operativi di prosecuzione del piano di rientro dai disavanzi del servizio sanitario regionale della regione Calabria, svolge, ove delegato, i compiti di cui all' articolo 2, comma 11, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 , convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 , e assicura l'attuazione delle misure di cui al presente capo. 2. La regione Calabria mette a disposizione del Commissario ad acta il personale, gli uffici e i mezzi necessari all'espletamento dell'incarico, ai sensi dell' articolo 4, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159 , convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222 . Il contingente minimo di personale messo a disposizione dalla regione Calabria è costituito da 25 unità di personale dotato di adeguata esperienza professionale, appartenente ai ruoli regionali in posizione di distacco obbligatorio o da acquisire tramite interpello, in posizione di comando, ai sensi dell' articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127 , da enti pubblici regionali e da enti del servizio sanitario regionale. In caso di inadempienza da parte della regione nel fornire il necessario supporto, il Commissario ad acta ne dà comunicazione al Consiglio dei ministri ed invita la regione a garantire il necessario supporto entro trenta giorni. In caso di perdurante inadempienza il Ministro della salute, previa delibera del Consiglio dei ministri, adotta, ai sensi dell' articolo 120 della Costituzione , le necessarie misure per il superamento degli ostacoli riscontrati, anche delegando il Commissario ad acta ad assumere gli atti amministrativi, organizzativi e gestionali necessari. ((4)) 3. Il Commissario ad acta, ai sensi dell' articolo 4, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159 , convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222 , è coadiuvato da uno o più sub-commissari, in numero comunque non superiore a tre, in possesso di qualificata e comprovata professionalità ed esperienza in materia di gestione sanitaria e in materia amministrativa. 4. Il Commissario ad acta si avvale dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS) che fornisce supporto tecnico e operativo. A tal fine, l'AGENAS può avvalersi di personale comandato, ai sensi dell' articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127 , nel limite di dodici unità e può ricorrere a profili professionali attinenti ai settori dell'analisi, valutazione, controllo e monitoraggio delle performance sanitarie, prioritariamente con riferimento alla trasparenza dei processi, con contratti di lavoro flessibile nel limite di venticinque unità, stipulati con soggetti individuati tramite procedura selettiva. Per la copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del secondo periodo, nel limite di euro 244.000 per l'anno 2020, di euro 1.459.000 per l'anno 2021 e di euro 1.216.000 per l'anno 2022, si provvede utilizzando l'avanzo di amministrazione dell'AGENAS, come approvato in occasione del rendiconto generale annuale. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto, pari a euro 125.660 per l'anno 2020, a euro 751.385 per l'anno 2021 e a euro 626.240 per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all' articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154 , convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189 . Per le medesime finalità di cui al primo periodo, i contratti di lavoro flessibile stipulati ai sensi dell' articolo 8, comma 3, del decreto-legge 30 aprile 2019 n. 35 , convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60 , possono essere prorogati sino al 31 dicembre 2020 con oneri a valere sulle somme non spese accertate per l'anno 2020 di cui al comma 4 del medesimo articolo 8. 4-bis. Al fine di garantire l'esigibilità dei livelli essenziali di assistenza (LEA) nella regione Calabria, anche in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19, in deroga ai limiti previsti dalla legislazione vigente con riferimento agli oneri per il personale del Servizio sanitario nazionale, il Ministro della salute, al verificarsi delle condizioni di cui all'articolo 6, comma 2, sulla base del fabbisogno rilevato dalle aziende del servizio sanitario regionale, sentito il Commissario ad acta, autorizza il medesimo Commissario ad attuare un piano straordinario per l'assunzione di personale medico, sanitario e socio-sanitario, anche per il settore dell'emergenza-urgenza, facendo ricorso innanzitutto agli idonei delle graduatorie in vigore, nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al primo periodo del comma 4-ter. 4-ter. Per l'attuazione del comma 4-bis è autorizzata la spesa di 12 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021. A tal fine è autorizzata la spesa di 12 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 ai cui oneri si provvede, per l'anno 2021, mediante utilizzo di una quota del 20 per cento delle risorse di cui all'articolo 6, comma 1, e, a decorrere dall'anno 2022, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 4-quater. Per effetto di quanto previsto dal comma 4-ter, a decorrere dall'anno 2022 il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario standard cui concorre lo Stato è incrementato di 12 milioni di euro annui, da destinare alla regione Calabria. --------------- AGGIORNAMENTO (4) La Corte Costituzionale con sentenza 24 giugno - 23 luglio 2021, n. 168, (in G.U. 1ª s.s. 28/07/2021, n. 30), ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell' art. 1, comma 2, del decreto-legge 10 novembre 2020, n. 150 (Misure urgenti per il rilancio del servizio sanitario della regione Calabria e per il rinnovo degli organi elettivi delle regioni a statuto ordinario), convertito, con modificazioni, nella legge 30 dicembre 2020, n. 181 , nella parte in cui non prevede che al prevalente fabbisogno della struttura commissariale provveda direttamente lo Stato e nella parte in cui, nell'imporre alla Regione di mettere a disposizione del commissario ad acta un contingente di venticinque unità di personale, stabilisce che tale entità costituisce un «minimo» anzichè un «massimo»".
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Il Decreto-Legge 150/2020 è lo strumento normativo di riferimento per comprendere la gestione commissariale del servizio sanitario calabrese, i livelli essenziali di assistenza (LEA), il piano di rientro dai disavanzi sanitari e l'organizzazione straordinaria del personale sanitario. Amministratori regionali, direttori generali di aziende sanitarie e consulenti di gestione pubblica lo consultano per questioni relative al finanziamento sanitario, ai vincoli di bilancio, alle assunzioni di personale in deroga e ai poteri sostitutivi dello Stato nei confronti delle regioni inadempienti.
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