Quali sono le modifiche ai canoni demaniali e ai sovracanoni introdotte dalla Legge 1501/1961?
Spiegato da FiscoAI
La Legge 1501/1961 interviene sull'adeguamento dei canoni demaniali e dei sovracanoni dovuti agli Enti locali, modificando quanto precedentemente stabilito dalla Legge 21 gennaio 1949, n. 8. In primo luogo, raddoppia l'ammontare dei canoni e dei proventi demaniali, con l'eccezione delle sole utilizzazioni agricole che mantengono i canoni originari. La norma si applica a chi utilizza beni demaniali e deve corrispondere canoni all'Amministrazione dello Stato e agli Enti locali. Per quanto riguarda i sovracanoni relativi alle concessioni idroelettriche, la legge fissa un limite massimo di 800 lire per kW nominale concesso, impedendo aumenti ulteriori. L'Amministrazione conserva comunque la facoltà di aumentare ulteriormente i canoni fino al doppio del limite consentito dalla normativa precedente, salvo che per i sovracanoni già dovuti in misura superiore, che rimangono fermi.
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Riferimento normativo
LEGGE 21 dicembre 1961, n. 1501
Testo normativo
LEGGE n. 1501/1961
# LEGGE 21 dicembre 1961, n. 1501
## Adeguamento dei canoni demaniali e dei sovracanoni dovuti agli Enti
locali al sensi della legge 21 gennaio 1949, n. 8.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 L'ammontare dei canoni, dei proventi demaniali e dei sovracanoni, quale risulta dai commi primo e terzo dell'articolo 1 della legge 21 gennaio 1949, n. 8 , è duplicato. Per le sole utilizzazioni agricole il canone rimane quello statuito dall' articolo 1 della legge 21 gennaio 1949, n. 8 . I sovracanoni previsti all' articolo 53 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775 , modificato dall' articolo 2 della legge 18 ottobre 1942, n. 1426 , e successivamente dalla legge 4 dicembre 1956, n. 1377 , non possono comunque superare la somma di lire 800 per kW nominale concesso. Gli aumenti stabiliti al primo comma del presente articolo non si applicano ai sovracanoni corrisposti a norma della legge 27 dicembre 1953, n. 959 . È in facoltà dell'Amministrazione aumentare l'importo dei canoni e dei proventi demaniali di cui al secondo comma dell'articolo 1 della citata legge 21 gennaio 1949, n. 8 , sino al doppio del limite consentito in base a tale comma. Restano fermi i canoni ed i proventi demaniali che siano dovuti in misura superiore a quella risultante in base agli aumenti stabiliti con il presente articolo.
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La Legge 1501/1961 riguarda canoni demaniali, sovracanoni, concessioni idroelettriche e proventi demaniali dovuti agli Enti locali. È rilevante per chi gestisce concessioni di beni pubblici, impianti idroelettrici e utilizzazioni di terreni demaniali, nonché per commercialisti che assistono aziende energetiche e concessionari di beni pubblici nella determinazione delle obbligazioni tributarie e parafiscali.
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