Disposizioni per l'utilizzo delle disponibilita' di bilancio destinate alla copertura di oneri derivanti da provvedimenti legislativi di contenuto particolare.
Cosa stabilisce la Legge 151/1953 riguardo all'utilizzo delle disponibilità di bilancio per coprire oneri derivanti da provvedimenti legislativi?
Spiegato da FiscoAI
La Legge 151/1953 disciplina un meccanismo di gestione delle risorse di bilancio dello Stato per gli esercizi finanziari 1950-51, 1951-52 e 1952-53. La norma autorizza il Ministero del Tesoro a trattenere dalle entrate accertate di ciascun esercizio una somma corrispondente agli oneri finanziari previsti da disegni di legge già presentati al Parlamento ma non ancora approvati. Questo importo viene coperto mediante le "Variazioni allo stato di previsione" e il "Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso". In pratica, lo Stato anticipa la copertura finanziaria di leggi in corso di approvazione, rinviando il rendicontamento all'esercizio successivo. L'importo trattenuto viene poi iscritto nelle entrate dell'esercizio seguente, classificato come "entrata effettiva" o "movimento di capitali" a seconda della natura della spesa da coprire. Il Ministro del Tesoro riceve ampia discrezionalità nell'apportare le variazioni necessarie agli stati di previsione, sia dell'esercizio in chiusura che di quello successivo, per gestire questa complessa operazione di bilancio.
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Riferimento normativo
LEGGE 13 marzo 1953, n. 151
Testo normativo
LEGGE n. 151/1953
# LEGGE 13 marzo 1953, n. 151
## Disposizioni per l'utilizzo delle disponibilita' di bilancio
destinate alla copertura di oneri derivanti da provvedimenti
legislativi di contenuto particolare.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 A partire dall'esercizio finanziario 1950-51 e fino a tutto l'esercizio 1952-53, dal totale delle entrate accertate in ciascun esercizio sarà detratta una somma pari all'onere finanziario complessivo previsto dai disegni di legge non ancora approvati al termine dell'esercizio, ma già presentati al Parlamento, con copertura della relativa spesa a carico delle disponibilità recate dalle "Variazioni allo stato di previsione" e dal capitolo "Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso", iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro. Tale somma sarà portata in aumento della previsione di entrata per l'esercizio immediatamente successivo ed iscritta nella categoria delle "entrate effettive" o nella categoria delle entrate "movimento di capitali", a seconda della categoria d'incidenza della spesa, per essere destinata a copertura dell'onere finanziario dei disegni di legge suindicati. Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti, negli stati di previsione dell'esercizio in scadenza e in quelli dell'esercizio successivo, le occorrenti variazioni.
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La Legge 151/1953 riguarda la gestione delle disponibilità di bilancio, le variazioni di bilancio e i fondi per oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso di approvazione. È rilevante per chi studia la storia della contabilità pubblica italiana, i meccanismi di copertura finanziaria delle leggi e l'esercizio della discrezionalità amministrativa del Ministero del Tesoro nella gestione delle entrate e delle spese dello Stato.
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