Legge Contabilità

Legge 1513/1951

Integrazione dei bilanci comunali e provinciali per l'anno 1951.

Pubblicato: 05/01/1952 In vigore dal: 07/12/1951 Documento ufficiale

Quali sono le modalità e gli importi dei contributi statali previsti per il pareggio dei bilanci comunali e provinciali nel 1951?

Spiegato da FiscoAI
La Legge 1513/1951 rappresenta un intervento straordinario dello Stato per supportare gli enti locali (Comuni e Province) che non riescono a raggiungere l'equilibrio economico nei loro bilanci per l'anno 1951 attraverso i normali strumenti previsti dalla legislazione vigente. Lo Stato mette a disposizione un fondo complessivo di sette miliardi e mezzo in forma di contributi in capitale, destinati a coprire i disavanzi economici degli enti interessati. Oltre ai contributi statali, la legge autorizza gli enti locali a ricorrere a mutui per coprire eventuali disavanzi residui non coperti dai contributi pubblici. I provvedimenti di concessione dei contributi e l'autorizzazione ai mutui vengono adottati dalla Commissione centrale per la finanza locale al momento dell'approvazione dei bilanci, tramite decreto del Ministro dell'interno in accordo con i Ministeri del tesoro e delle finanze. I mutui contratti dagli enti sono disciplinati dalle norme del decreto legislativo luogotenenziale del 1945, garantendo così un quadro normativo coerente per l'indebitamento degli enti locali.

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Riferimento normativo

LEGGE 7 dicembre 1951, n. 1513

Testo normativo

LEGGE n. 1513/1951 # LEGGE 7 dicembre 1951, n. 1513 ## Integrazione dei bilanci comunali e provinciali per l'anno 1951. La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 A favore dei Comuni e delle Province, i cui bilanci, per l'anno 1951, non conseguano il pareggio economico con i mezzi previsti dagli articoli 332 e 336 del testo unico 3 marzo 1934, n. 383 , e successive modificazioni ed aggiunte, possono essere concessi contributi in capitale da parte dello Stato per un ammontare complessivo di sette miliardi e mezzo, e può essere autorizzata l'assunzione di mutui da parte degli enti, per far fronte al disavanzo economico non coperto di contributo statale. I relativi provvedimenti sono adottati, su proposta della Commissione centrale per la finanza locale, in sede di approvazione dei bilanci degli enti interessati, con decreto del Ministro per l'interno di concerto con quelli per il tesoro e per le finanze. Ai mutui di cui al primo comma sono applicabili le disposizioni degli articoli 1 , 2 e 3 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51 .

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Questa normativa riguarda i contributi statali ai bilanci degli enti locali, la finanza locale e il pareggio di bilancio per Comuni e Province. Commercialisti e revisori dei conti che operano presso enti locali consultano questa legge per comprendere le modalità di copertura dei disavanzi di bilancio, l'autorizzazione ai mutui e il ruolo della Commissione centrale per la finanza locale nella gestione delle risorse pubbliche territoriali.

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