Disposizioni in materia di manifestazioni di rievocazione storica e delega al Governo per l'adozione di norme per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale. (24G00169)
Quali sono i principi fondamentali riconosciuti dalla Legge 152/2024 in materia di rievocazioni storiche e patrimonio culturale immateriale?
Spiegato da FiscoAI
La Legge 152/2024 riconosce ufficialmente le rievocazioni storiche come componenti fondamentali del patrimonio culturale italiano, inquadrandole nel sistema costituzionale di tutela della cultura e dell'arte (articoli 9 e 33 della Costituzione). La norma si applica a tutte le manifestazioni di rievocazione storica organizzate sul territorio nazionale e riguarda enti pubblici, associazioni culturali, organizzazioni private e comunità locali che promuovono questo tipo di attività. La legge stabilisce che queste manifestazioni rappresentano un elemento qualificante per la formazione e la crescita socio-culturale della comunità, riconoscendo loro un valore educativo e identitario. La normativa si inserisce nel quadro internazionale della Convenzione UNESCO per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale (Parigi 2003), ratificata dall'Italia, e prevede una delega al Governo per l'adozione di norme specifiche di salvaguardia di questo patrimonio.
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Riferimento normativo
LEGGE 7 ottobre 2024, n. 152
Testo normativo
LEGGE n. 152/2024
# LEGGE 7 ottobre 2024, n. 152
## Disposizioni in materia di manifestazioni di rievocazione storica e
delega al Governo per l'adozione di norme per la salvaguardia del
patrimonio culturale immateriale. (24G00169)
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1 Principi generali 1. La Repubblica riconosce le rievocazioni storiche quali componenti fondamentali del patrimonio culturale nonchè elemento qualificante per la formazione e per la crescita socio-culturale della comunità nazionale, ai sensi degli articoli 9 e 33 della Costituzione e nel quadro dei principi stabiliti dall' articolo 167 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e dalla Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, adottata a Parigi il 17 ottobre 2003 dalla XXXII sessione della Conferenza generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO), ratificata ai sensi della legge 27 settembre 2007, n. 167 . N O T E Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge, modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note all'art. 1: - Si riporta il testo dell' articolo 9 della Costituzione : «Art. 9. - La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione. Tutela l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni. La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali.». - Si riporta il testo dell' articolo 33 della Costituzione : «Art. 33. - L'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento. La Repubblica detta le norme generali sulla istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi. Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato. La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parità, deve assicurare ad esse piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali. È prescritto un esame di Stato per la ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per l'abilitazione all'esercizio professionale. Le istituzioni di alta cultura, università ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato. La Repubblica riconosce il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell'attività sportiva in tutte le sue forme.». - Il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (versione vigente) è pubblicato nella GUUE del 26 ottobre 2012, n. 326 serie C.
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La Legge 152/2024 rappresenta il riferimento normativo per chi opera nel settore del patrimonio culturale immateriale, delle rievocazioni storiche e della tutela culturale secondo i principi costituzionali. Enti culturali, associazioni storiche e amministrazioni locali la consultano per comprendere il riconoscimento giuridico delle manifestazioni storiche, il loro inquadramento nel patrimonio nazionale e gli obblighi di salvaguardia secondo gli standard UNESCO e le disposizioni dell'Unione europea.
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