Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1958, n. 1081, emanato ai sensi dell'art. 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1958-59.
Cosa stabilisce la Legge 1546/1960 sulla convalidazione del decreto presidenziale del 1958?
Spiegato da FiscoAI
La Legge 1546/1960 è un atto di convalidazione parlamentare di un decreto del Presidente della Repubblica emanato il 31 ottobre 1958 (DPR n. 1081). Questo decreto riguardava l'utilizzo di fondi pubblici per far fronte a spese impreviste durante l'esercizio finanziario 1958-59, in particolare il prelevamento di 765 milioni di lire dal fondo di riserva destinato a coprire esigenze straordinarie dello Stato. La legge rappresenta un meccanismo di controllo parlamentare sui decreti presidenziali: il Parlamento, attraverso questa convalidazione, ratifica retroattivamente un atto già emanato dal Presidente della Repubblica, conferendogli piena validità legale. Questo procedimento era previsto dall'articolo 42 del Regio Decreto 2440/1923, che disciplinava l'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato. In pratica, la convalidazione trasforma un atto amministrativo in legge dello Stato, rendendolo vincolante e inserendolo nella Raccolta ufficiale delle leggi della Repubblica italiana.
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Riferimento normativo
LEGGE 11 dicembre 1960, n. 1546
Testo normativo
LEGGE n. 1546/1960
# LEGGE 11 dicembre 1960, n. 1546
## Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre
1958, n. 1081, emanato ai sensi dell'art. 42 del regio decreto 18
novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla
contabilita' generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di
riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1958-59.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica, hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 Articolo unico. È convalidato il decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1958, n. 1081 , concernente la prelevazione di lire 765 milioni dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'esercizio finanziario 1958-59. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 11 dicembre 1960 GRONCHI FANFANI - TAVIANI Visto, il Guardasigilli: GONELLA
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La Legge 1546/1960 riguarda la convalidazione di decreti presidenziali, il fondo di riserva per spese impreviste e la contabilità dello Stato secondo il Regio Decreto 2440/1923. È rilevante per chi studia i meccanismi di bilancio pubblico, i prelevamenti da fondi di riserva e il controllo parlamentare sugli atti presidenziali in materia di amministrazione finanziaria dello Stato.
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