Legge Imposte Indirette

Legge 155/1967

Disciplina della tassa di concessione governativa sulle licenze per l'esercizio delle scommesse sulle corse di cavalli.

Pubblicato: 08/04/1967 In vigore dal: 20/03/1967 Documento ufficiale

Quali soggetti devono ottenere la licenza di polizia per esercitare le scommesse sulle corse di cavalli secondo la Legge 155/1967, e quali sono i requisiti previsti?

Spiegato da FiscoAI
La Legge 155/1967 disciplina l'esercizio delle scommesse sulle corse di cavalli in Italia, stabilendo che determinati soggetti devono munirsi di una licenza di polizia per operare legalmente. I soggetti interessati sono le società di corse dei cavalli, gli allibratori, i gestori delle sale di corse e le agenzie di accettazione per il riversamento al totalizzatore, purché delegati dall'UNIRE (Ufficio Nazionale per l'Incremento delle Razze Equine) secondo la legge del 1942. La licenza richiesta è quella prevista dall'articolo 88 del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza del 1931, ed è strettamente legata ai locali specifici indicati nel documento. Sulle licenze viene annotato l'ippodromo per il quale l'UNIRE ha conferito la delega all'esercizio delle scommesse, garantendo così il controllo governativo e la tracciabilità dell'attività. Questo sistema rappresenta il meccanismo di regolamentazione e tassazione delle scommesse ippiche, con la licenza che funge da strumento di controllo amministrativo e di riscossione della tassa di concessione governativa.

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Riferimento normativo

LEGGE 20 marzo 1967, n. 155

Testo normativo

LEGGE n. 155/1967 # LEGGE 20 marzo 1967, n. 155 ## Disciplina della tassa di concessione governativa sulle licenze per l'esercizio delle scommesse sulle corse di cavalli. La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 Le società di corse dei cavalli, gli allibratori, i gestori delle sale di corse e le agenzie di accettazione per il riversamento al totalizzatore, che ai sensi dell' articolo 2 della legge 24 marzo 1942, n. 315 , sono delegati dalla UNIRE all'esercizio delle scommesse sulle corse dei cavalli, devono munirsi, per esercitare la predetta attività, della licenza di polizia prevista dall' articolo 88 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza , approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 . Sulle licenze che sono valide esclusivamente per i locali in esse indicati, sono annotati gli ippodromi per i quali l'UNIRE ha delegato l'esercizio delle scommesse.

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La Legge 155/1967 è il riferimento normativo per chi opera nel settore delle scommesse ippiche, disciplinando licenze di polizia, tassa di concessione governativa e delega UNIRE. Commercialisti e consulenti aziendali la consultano per questioni relative a allibratori, gestori di ippodromi, agenzie di totalizzatore e adempimenti amministrativi nel settore delle corse di cavalli.

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