Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1960, n. 238, emanato ai sensi dell'art. 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese Impreviste dell'esercizio finanziario 1959-60.
Cosa stabilisce la Legge 1550/1960 riguardo al prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste?
Spiegato da FiscoAI
La Legge 1550/1960 è un atto di convalidazione parlamentare di un decreto presidenziale emanato il 6 marzo 1960. Si applica specificamente alla gestione del patrimonio e della contabilità generale dello Stato italiano per l'esercizio finanziario 1959-60. La norma autorizza il prelevamento di 3.300.000 lire dal fondo di riserva destinato alle spese impreviste, un meccanismo di bilancio utilizzato quando emergono esigenze finanziarie non preventivate durante l'anno fiscale. Questo tipo di convalidazione rappresenta un controllo parlamentare sui decreti presidenziali: il Parlamento, attraverso questa legge, ratifica retroattivamente una decisione già assunta dall'Esecutivo, conferendole piena validità normativa. La procedura era prevista dall'articolo 42 del regio decreto 2440/1923, che disciplinava l'amministrazione finanziaria dello Stato. Per i professionisti che operano in ambito pubblico, questa legge esemplifica come funzionava il sistema di controllo della spesa pubblica nel periodo post-bellico italiano.
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Riferimento normativo
LEGGE 11 dicembre 1960, n. 1550
Testo normativo
LEGGE n. 1550/1960
# LEGGE 11 dicembre 1960, n. 1550
## Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo
1960, n. 238, emanato ai sensi dell'art. 42 del regio decreto 18
novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla
contabilita' generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di
riserva per le spese Impreviste dell'esercizio finanziario 1959-60.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 Articolo unico. È convalidato il decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1960; n. 238 , concernente il prelevamento di lire 3.300.000 dai fondo di riserva per le spese impreviste per l'esercizio finanziario 1959-60. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 11 dicembre 1960 GRONCHI FANFANI - TAVIANI Visto, il Guardasigilli: GONELLA
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La Legge 1550/1960 riguarda la convalidazione di decreti presidenziali, il fondo di riserva per spese impreviste e la contabilità generale dello Stato. Commercialisti e consulenti che operano con enti pubblici consultano questa normativa per comprendere i meccanismi di gestione dei fondi di riserva, le procedure di bilancio straordinario e il controllo parlamentare sulla spesa pubblica. Il riferimento al regio decreto 2440/1923 rimane rilevante per la storia della contabilità di Stato e dell'amministrazione del patrimonio pubblico.
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