Legge Imposte Indirette

Legge 156/1965

Modifiche ai termini previsti dall'articolo 17 della legge 5 marzo 1963, n. 246, per le rettifiche delle dichiarazioni relative alla imposta sugli incrementi di valore delle aree fabbricabili.

Pubblicato: 23/03/1965 In vigore dal: 05/03/1965 Documento ufficiale

Quali sono i termini entro cui il Comune può rettificare le dichiarazioni relative all'imposta sugli incrementi di valore delle aree fabbricabili secondo la legge 156/1965?

Spiegato da FiscoAI
La legge 156/1965 modifica i termini procedurali per la rettifica delle dichiarazioni presentate dai contribuenti in materia di imposta sugli incrementi di valore delle aree fabbricabili, disciplinata dalla legge 246/1963. La norma stabilisce che il Comune, attraverso deliberazioni della Giunta municipale, può rettificare le dichiarazioni presentate dai contribuenti entro un termine massimo di due anni dalla loro presentazione. Questo termine rappresenta il limite temporale entro il quale l'amministrazione comunale deve notificare eventuali correzioni o contestazioni relative alle dichiarazioni di valore delle aree. La disposizione riguarda i contribuenti che hanno presentato dichiarazioni secondo gli articoli 6, 7 e 12 della legge 246/1963, e rappresenta una garanzia procedurale importante poiché fissa una scadenza certa oltre la quale il Comune non può più intervenire con rettifiche. Per commercialisti e consulenti fiscali, è rilevante conoscere questo termine per pianificare correttamente la gestione delle pratiche catastali e delle dichiarazioni di valore immobiliare.

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Riferimento normativo

LEGGE 5 marzo 1965, n. 156

Testo normativo

LEGGE n. 156/1965 # LEGGE 5 marzo 1965, n. 156 ## Modifiche ai termini previsti dall'articolo 17 della legge 5 marzo 1963, n. 246, per le rettifiche delle dichiarazioni relative alla imposta sugli incrementi di valore delle aree fabbricabili. La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 Articolo unico. Il primo comma dell'articolo 17 della legge 5 marzo 1963, n. 246 , è sostituito dal seguente: "Le dichiarazioni presentate dai contribuenti a norma degli articoli 6, 7 e 12 sono soggette a rettifica da parte del Comune con una o più deliberazioni da adottarsi dalla Giunta municipale e da notificarsi entro due anni dalla presentazione della dichiarazione". La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque, spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 5 marzo 1965 SARAGAT MORO - TREMELLONI Visto, il Guardasigilli: REALE

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La legge 156/1965 disciplina i termini di rettifica per l'imposta sugli incrementi di valore delle aree fabbricabili, istituto tributario locale che riguarda plusvalenze immobiliari e dichiarazioni catastali. Commercialisti e professionisti del settore immobiliare devono considerare il biennio dalla presentazione della dichiarazione come termine di decadenza per le rettifiche comunali, in relazione alla tassazione degli incrementi di valore e alle procedure di accertamento tributario locale.

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