Contributo scolastico dovuto dal comune di Genova, per il cessato comune di San Quirico in Val Polcevera, in applicazione dell'art. 19 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722, per il periodo 1° gennaio 1926-30 settembre 1927. (029U1567)
Quale contributo scolastico era dovuto dal comune di Genova per il cessato comune di San Quirico in Val Polcevera secondo il Regio Decreto 1567/1929?
Spiegato da FiscoAI
Il Regio Decreto 1567/1929 disciplinava un obbligo contributivo specifico a carico del comune di Genova nei confronti del cessato comune di San Quirico in Val Polcevera. La norma si applicava in seguito a una fusione o incorporazione amministrativa del piccolo comune nel capoluogo ligure, regolando il trasferimento delle responsabilità finanziarie relative alle spese scolastiche. Il provvedimento trovava fondamento nell'articolo 19 del Regio Decreto-Legge 4 settembre 1925, n. 1722, che disciplinava le modalità di ripartizione degli oneri tra enti locali in caso di modifiche territoriali. Il contributo era dovuto per il periodo compreso tra il 1° gennaio 1926 e il 30 settembre 1927, coprendo quindi i costi scolastici sostenuti durante la transizione amministrativa. Questo tipo di norma era frequente nel periodo fascista per regolare gli assetti finanziari derivanti dalle riorganizzazioni territoriali comunali.
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Riferimento normativo
REGIO DECRETO 6 giugno 1929, n. 1567
Testo normativo
REGIO DECRETO n. 1567/1929
# REGIO DECRETO 6 giugno 1929, n. 1567
## Contributo scolastico dovuto dal comune di Genova, per il cessato
comune di San Quirico in Val Polcevera, in applicazione dell'art. 19
del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722, per il periodo 1°
gennaio 1926-30 settembre 1927. (029U1567)
Art. 1 ((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212 ))
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Il Regio Decreto 1567/1929 riguarda contributi scolastici, fusioni comunali e ripartizione di oneri tra enti locali secondo il R.D.L. 1722/1925. La normativa è rilevante per storici amministrativi e studiosi di diritto locale, in quanto disciplina le responsabilità finanziarie derivanti da modifiche territoriali e incorporazioni amministrative nel periodo fascista.
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