Istituzione di un sovraprezzo sui biglietti d'ingresso nei locali di spettacolo, trattenimenti e manifestazioni sportive e sui viaggi che si effettuano in otto giornate domenicali.
Cosa prevede la Legge 1571/1952 riguardo al sovraprezzo sui biglietti di spettacolo e viaggi domenicali?
Spiegato da FiscoAI
La Legge 1571/1952 istituisce un meccanismo di sovraprezzo applicato ai biglietti d'ingresso per spettacoli, trattenimenti e manifestazioni sportive, nonché sui viaggi effettuati in otto specifiche giornate domenicali durante la stagione invernale 1952-53. Questo sovraprezzo rappresenta una forma di prelievo straordinario finalizzato a finanziare il "Fondo nazionale di soccorso invernale". Il fondo è destinato a incrementare l'assistenza agli indigenti durante i mesi invernali, periodo di maggiore difficoltà economica per le fasce più vulnerabili della popolazione. La gestione del fondo è affidata al Ministero dell'interno, che opera secondo le direttive di un Comitato composto dai Ministri dell'interno, del tesoro e del lavoro e previdenza sociale. In pratica, gli esercenti di locali di spettacolo, organizzatori di eventi sportivi e società di trasporto dovevano applicare un sovraprezzo sui biglietti, versando il gettito al fondo. Questa norma rappresenta un esempio storico di finanziamento solidaristico attraverso prelievi su consumi ricreativi e di mobilità, con finalità assistenziali.
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Riferimento normativo
LEGGE 22 novembre 1952, n. 1571
Testo normativo
LEGGE n. 1571/1952
# LEGGE 22 novembre 1952, n. 1571
## Istituzione di un sovraprezzo sui biglietti d'ingresso nei locali di
spettacolo, trattenimenti e manifestazioni sportive e sui viaggi che
si effettuano in otto giornate domenicali.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 È istituito, per la stagione invernale 1952-53, il "Fondo nazionale di soccorso invernale", alla scopo di incrementare l'assistenza invernale agli indigenti, con mezzi finanziari stabiliti per legge o provenienti da altre contribuzioni, anche volontarie. La gestione del Fondo stesso è affidata al Ministero dell'interno, secondo le direttive impartite da un Comitato composto dei Ministri per l'interno, per il tesoro e per il lavoro e la previdenza sociale.
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La Legge 1571/1952 riguarda sovraprezzi su biglietti e viaggi come strumento di finanziamento di politiche sociali e assistenza invernale. È rilevante per comprendere i precedenti storici di tributi speciali, contributi obbligatori e prelievi su consumi destinati a fondi di solidarietà. Commercialisti e storici del diritto tributario la consultano per analizzare l'evoluzione dei meccanismi di finanziamento pubblico e delle imposte indirette in Italia nel dopoguerra.
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