Modificazione dell'art. 276 del testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, modificato dall'art. 11 del decreto legislativo 26 marzo 1948, n. 261.
Quali sono i termini e le modalità per l'esecuzione degli adempimenti contabili secondo la Legge 1579/1960?
Spiegato da FiscoAI
La Legge 1579/1960 modifica l'articolo 276 del Testo Unico per la Finanza Locale del 1931, introducendo una proroga nei termini per l'esecuzione degli adempimenti amministrativi e contabili degli enti locali. La norma consente di differire l'esecuzione di tali adempimenti fino al 30 giugno dell'esercizio successivo a quello in cui dovevano originariamente compiersi, con la possibilità di suddividere le variazioni in deliberazioni distinte. Questa disposizione era particolarmente rilevante per i comuni e gli enti territoriali che dovevano gestire variazioni di bilancio e operazioni contabili complesse. I termini successivi previsti dagli articoli 277 e seguenti del Testo Unico decorrono dalla data della singola deliberazione, non da una data fissa, permettendo così una maggiore flessibilità gestionale. La norma rappresenta un adattamento pratico alle esigenze organizzative degli enti locali, riconoscendo che gli adempimenti contabili potevano richiedere tempi più lunghi rispetto a quanto inizialmente previsto.
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Riferimento normativo
LEGGE 22 dicembre 1960, n. 1579
Testo normativo
LEGGE n. 1579/1960
# LEGGE 22 dicembre 1960, n. 1579
## Modificazione dell'art. 276 del testo unico per la finanza locale 14
settembre 1931, n. 1175, modificato dall'art. 11 del decreto
legislativo 26 marzo 1948, n. 261.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 Articolo unico. L'ultimo comma dell'art. 276 del testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, modificato dall' art. 11 del decreto legislativo 26 marzo 1948, n. 261 , è sostituito dai seguenti: "È tuttavia consentito di protrarre, non oltre il 30 giugno dell'esercizio successivo, l'esecuzione dei suddetti adempimenti, anche suddividendo le variazioni in deliberazioni distinte. I vari termini fissati dai successivi articoli 277 e seguenti decorrono dalla data di ciascuna deliberazione". La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 22 dicembre 1960 GRONCHI FANFANI - SCELBA - TRABUCCHI Visto, il Guardasigilli: GONELLA
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La Legge 1579/1960 riguarda la finanza locale e i termini per gli adempimenti contabili degli enti territoriali, modificando il Testo Unico del 1931. Commercialisti e responsabili amministrativi degli enti locali consultano questa norma per comprendere le scadenze delle variazioni di bilancio, la gestione delle deliberazioni e i termini decorrenti per le operazioni contabili degli esercizi finanziari.
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