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Legge 1586/1922
Che estende al limite di L. 8000 la facolta' delle Intendenze di finanza di disporre l'annullamento dei crediti del Fondo per il culto riconosciuti inesigibili. (022U1586)
Riferimento normativo
REGIO DECRETO 16 novembre 1922, n. 1586
Testo normativo
REGIO DECRETO n. 1586/1922
# REGIO DECRETO 16 novembre 1922, n. 1586
## Che estende al limite di L. 8000 la facolta' delle Intendenze di
finanza di disporre l'annullamento dei crediti del Fondo per il culto
riconosciuti inesigibili. (022U1586)
Art. 1 ((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212 ))
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