Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra l'Italia e la Svizzera per evitare la doppia Imposizione sulle imprese di navigazione aerea, marittima e lacuale, conclusa in Roma il 31 luglio 1958.
Qual è l'oggetto della Legge 1588/1960 e a quali settori si applica la Convenzione italo-svizzera sulla doppia imposizione?
Spiegato da FiscoAI
La Legge 1588/1960 ratifica una Convenzione bilaterale tra Italia e Svizzera stipulata a Roma il 31 luglio 1958, con l'obiettivo specifico di evitare la doppia imposizione fiscale sulle imprese operanti nel settore dei trasporti. La norma si applica esclusivamente alle imprese di navigazione aerea, marittima e lacuale, ovvero ai vettori che svolgono attività di trasporto passeggeri e merci attraverso questi tre canali. La Convenzione rappresenta un accordo internazionale che disciplina come ripartire il potere impositivo tra i due Stati, evitando che la stessa impresa sia tassata contemporaneamente sia in Italia che in Svizzera sui medesimi redditi. Per le aziende di trasporto operanti in entrambi i Paesi, questa Convenzione è fondamentale perché consente di beneficiare di meccanismi di credito d'imposta o di esenzione, a seconda della struttura dell'accordo, riducendo il carico fiscale complessivo.
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Riferimento normativo
LEGGE 2 dicembre 1960, n. 1588
Testo normativo
LEGGE n. 1588/1960
# LEGGE 2 dicembre 1960, n. 1588
## Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra l'Italia e la Svizzera
per evitare la doppia Imposizione sulle imprese di navigazione aerea,
marittima e lacuale, conclusa in Roma il 31 luglio 1958.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione tra l'Italia e la Svizzero per evitare la doppia imposizione sulle imprese di navigazione aerea, marittima e lacuale, conclusa a Roma il 31 luglio 1958.
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La Legge 1588/1960 è il riferimento normativo per le convenzioni internazionali contro la doppia imposizione nel settore dei trasporti, applicabile a navigazione aerea, marittima e lacuale. Commercialisti e consulenti fiscali la consultano per gestire la tassazione delle imprese di vettori internazionali, crediti d'imposta esteri e accordi bilaterali tra Stati. La norma riguarda la ripartizione della sovranità fiscale e i meccanismi di eliminazione della doppia tassazione nei redditi transnazionali.
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