Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1956, n. 300, emanato ai sensi dell'art. 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'Amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1955-56.
Cosa stabilisce la Legge 160/1959 riguardo al decreto del Presidente della Repubblica n. 300 del 1956?
Spiegato da FiscoAI
La Legge 160/1959 è un atto di convalidazione parlamentare di un decreto presidenziale emanato tre anni prima, nel marzo 1956. Il decreto in questione (DPR 300/1956) aveva autorizzato il prelevamento di 5.900.000 lire dal fondo di riserva per le spese impreviste durante l'esercizio finanziario 1955-56. Questa legge rappresenta un meccanismo costituzionale attraverso il quale il Parlamento ratifica retroattivamente un atto del Governo che, per ragioni di urgenza, era stato adottato senza preventiva approvazione legislativa. La convalidazione conferisce piena legittimità all'utilizzo di fondi pubblici che era stato effettuato in deroga alle procedure ordinarie di bilancio. In pratica, il Parlamento riconosce come legittimo il prelevamento già avvenuto dal fondo di riserva, trasformando un atto amministrativo in norma di legge dello Stato con piena efficacia retroattiva.
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Riferimento normativo
LEGGE 24 marzo 1959, n. 160
Testo normativo
LEGGE n. 160/1959
# LEGGE 24 marzo 1959, n. 160
## Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo
1956, n. 300, emanato ai sensi dell'art. 42 del regio decreto 18
novembre 1923, n. 2440, sull'Amministrazione del patrimonio e sulla
contabilita' generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di
riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1955-56.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 Articolo unico. È convalidato il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1956, n. 300 , concernente la prelevazione di lire 5.900.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste, per l'esercizio finanziario 1955-56. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 24 marzo 1959 GRONCHI SEGNI - TAMBRONI Visto, il Guardasigilli: GONELLA
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La Legge 160/1959 riguarda la convalidazione di decreti presidenziali, il fondo di riserva per spese impreviste e la gestione del patrimonio dello Stato secondo il regio decreto 2440/1923. Commercialisti e consulenti di enti pubblici la consultano per comprendere i meccanismi di prelevamento dai fondi di riserva, la contabilità generale dello Stato e la ratifica parlamentare di atti amministrativi urgenti in materia di bilancio pubblico.
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