Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 febbraio 1956, n. 28, recante modificazioni all'art. 31 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1954, n. 1217, concernente la disciplina fiscale della lavorazione dei semi oleosi e degli olii da essi derivati.
Quali modifiche apporta la Legge 162/1956 alla disciplina fiscale della lavorazione dei semi oleosi e degli oli derivati?
Spiegato da FiscoAI
La Legge 162/1956 converte in legge il decreto-legge del 2 febbraio 1956 n. 28, introducendo modifiche significative alla tassazione delle attività di lavorazione dei semi oleosi e della produzione di oli. La normativa interviene sull'articolo 31 del Testo Unico del 1954 n. 1217, aumentando la soglia di esenzione da 2 a 3 quintali per determinate operazioni di lavorazione. Contemporaneamente, eleva il limite di 25 chilogrammi a 100 chilogrammi secondo l'articolo 30 dello stesso Testo Unico, con validità fino al 31 dicembre 1956. Dopo tale data, le disposizioni tornano ai parametri originari previsti dagli articoli 30 e 31. Queste modifiche rappresentano misure transitorie di agevolazione fiscale per i piccoli produttori e trasformatori di oli vegetali, riducendo temporaneamente gli obblighi tributari durante un periodo di assestamento del settore.
Generato da AI su documenti ufficiali. Non costituisce consulenza legale o fiscale.
Riferimento normativo
LEGGE 27 marzo 1956, n. 162
Testo normativo
LEGGE n. 162/1956
# LEGGE 27 marzo 1956, n. 162
## Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 febbraio
1956, n. 28, recante modificazioni all'art. 31 del testo unico
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1954, n. 1217, concernente la disciplina fiscale della lavorazione
dei semi oleosi e degli olii da essi derivati.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 Articolo unico. È convertito in legge il decreto-legge 2 febbraio 1956, n. 28 , recante modificazioni all'art. 31 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1954, n. 1217 , con le seguenti modificazioni: Al primo comma dell'articolo unico, le parole: "se è superiore a 2 quintali", sono sostituite con le altre: "se è superiore a 3 quintali". Tra il primo e il secondo comma dell'articolo unico, è inserito il seguente: "Fino alla stessa data, il limite di 25 chilogrammi, di cui all' art. 30 del testo unico 22 dicembre 1954, n. 1217 , è elevato a chilogrammi 100". Il secondo comma dell'articolo unico è sostituito dal seguente: "Successivamente al 31 dicembre 1956 si osserverà il disposto dei sopraindicati articoli 30 e 31". La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 27 marzo 1956 GRONCHI SEGNI - ANDREOTTI Visto, il Guardasigilli: MORO
Hai domande su questa normativa?
FiscoAI analizza Legge 162/1956 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.
La Legge 162/1956 disciplina la tassazione della lavorazione dei semi oleosi e degli oli derivati, modificando le soglie di esenzione fiscale previste dal Testo Unico 1954 n. 1217. Commercialisti e operatori del settore agroalimentare devono considerare questi limiti quantitativi (quintali e chilogrammi) per determinare l'applicazione delle agevolazioni tributarie sulle attività di trasformazione e produzione olearia.
Utilizziamo cookie tecnici essenziali e, con il tuo consenso, cookie analitici (Google Analytics, Microsoft Clarity) per migliorare l'esperienza di navigazione.
Leggi la nostra Cookie Policy.