Legge

Legge 162/2021

Modifiche al codice di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, e altre disposizioni in materia di pari opportunita' tra uomo e donna in ambito lavorativo. (21G00175)

Pubblicato: 18/11/2021 In vigore dal: 05/11/2021 Documento ufficiale

Quali sono le principali modifiche introdotte dalla Legge 162/2021 in materia di parità di genere nel lavoro?

Spiegato da FiscoAI
La Legge 162/2021 modifica il Codice delle pari opportunità tra uomo e donna (D.Lgs. 198/2006) introducendo cambiamenti nella modalità di rendicontazione delle attività di monitoraggio sulla parità di genere. In particolare, la norma interviene sull'articolo 20, stabilendo che la consigliera o il consigliere nazionale di parità deve presentare al Parlamento una relazione biennale contenente i risultati del monitoraggio sull'applicazione della legislazione in materia di parità e pari opportunità nel lavoro. La relazione deve basarsi anche sul rapporto di cui all'articolo 15, comma 7, e sulle indicazioni fornite dal Comitato di cui all'articolo 8 dello stesso codice. Per la prima applicazione, la relazione deve essere presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui la legge entra in vigore. Questa disposizione riguarda principalmente le pubbliche amministrazioni, le aziende private e tutti i soggetti interessati al monitoraggio dell'effettiva applicazione delle norme sulla parità di genere nel contesto lavorativo, con particolare rilevanza per i responsabili della gestione delle risorse umane e per i consulenti del lavoro.

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Riferimento normativo

LEGGE 5 novembre 2021, n. 162

Testo normativo

LEGGE n. 162/2021 # LEGGE 5 novembre 2021, n. 162 ## Modifiche al codice di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, e altre disposizioni in materia di pari opportunita' tra uomo e donna in ambito lavorativo. (21G00175) La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1 Modifica all'articolo 20 del codice delle pari opportunità 1. All' articolo 20 del codice delle pari opportunità tra uomo e donna , di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. La consigliera o il consigliere nazionale di parità, anche sulla base del rapporto di cui all'articolo 15, comma 7, nonchè delle indicazioni fornite dal Comitato di cui all'articolo 8, presenta al Parlamento, ogni due anni, una relazione contenente i risultati del monitoraggio sull'applicazione della legislazione in materia di parità e pari opportunità nel lavoro e sulla valutazione degli effetti delle disposizioni del presente decreto». 2. In sede di prima applicazione dell' articolo 20, comma 1, del codice delle pari opportunità tra uomo e donna , di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 , come sostituito dal comma 1 del presente articolo, la consigliera o il consigliere nazionale di parità presenta la relazione di cui al medesimo comma entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge. N O T E Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (GUUE). Note all'art. 1: - Si riporta il testo dell' art. 20 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 ( Codice delle pari opportunità tra uomo e donna , a norma dell' art. 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246 ), come modificato dalla presente legge: «Art. 20 (Relazione al Parlamento). - 1. La consigliera o il consigliere nazionale di parità, anche sulla base del rapporto di cui all'art. 15, comma 7, nonchè delle indicazioni fornite dal Comitato di cui all'art. 8, presenta al Parlamento, ogni due anni, una relazione contenente i risultati del monitoraggio sull'applicazione della legislazione in materia di parità e pari opportunità nel lavoro e sulla valutazione degli effetti delle disposizioni del presente decreto».

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La Legge 162/2021 è il riferimento normativo per chi opera in materia di pari opportunità tra uomo e donna, parità di genere nel lavoro e monitoraggio della legislazione antidiscriminatoria. Consulenti del lavoro, responsabili HR e amministrazioni pubbliche la consultano per comprendere gli obblighi di rendicontazione, il ruolo della consigliera/consigliere nazionale di parità e le modalità di valutazione dell'effettiva applicazione delle disposizioni del Codice delle pari opportunità.

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