Legge Non_Fiscale

Legge 162/2022

Misure urgenti in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non collaborano con la giustizia, nonche' in materia ((di termini di applicazione delle disposizioni del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, e di disposizioni relative a controversie della giustizia sportiva, nonche' di obblighi di vaccinazione anti SARS-CoV-2, di attuazione del Piano nazionale contro una pandemia influenzal

Pubblicato: 31/10/2022 In vigore dal: 31/10/2022 Documento ufficiale

Quali sono le principali modifiche introdotte dal Decreto-Legge 162/2022 in materia di benefici penitenziari per i detenuti che non collaborano con la giustizia?

Spiegato da FiscoAI
Il Decreto-Legge 162/2022 modifica l'articolo 4-bis della legge sull'ordinamento penitenziario (L. 354/1975), introducendo nuove regole per la concessione dei benefici penitenziari (permessi premio, lavoro esterno, semilibertà) ai detenuti e internati. La norma si applica a coloro che sono condannati per reati gravi (mafia, terrorismo, traffico di droga, sfruttamento della prostituzione, sequestro di persona) e che non collaborano con la giustizia. Il decreto prevede che questi benefici possono essere concessi solo se il detenuto dimostra: l'adempimento delle obbligazioni civili e dei risarcimenti, l'assenza di attuali collegamenti con organizzazioni criminali, terroristiche o eversive, e l'assenza di pericolo di ripristino di tali collegamenti. Il giudice della sorveglianza deve acquisire informazioni dettagliate dal pubblico ministero, dalla Procura nazionale antimafia, dalla direzione del carcere e deve effettuare accertamenti sulle condizioni economiche del detenuto. La decisione deve essere motivata specificamente e il detenuto sottoposto a regime speciale (articolo 41-bis) può accedere ai benefici solo dopo la revoca di tale regime.

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Riferimento normativo

DECRETO-LEGGE 31 ottobre 2022, n. 162

Testo normativo

DECRETO-LEGGE n. 162/2022 # DECRETO-LEGGE 31 ottobre 2022, n. 162 ## Misure urgenti in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non collaborano con la giustizia, nonche' in materia <em><strong>((di termini di applicazione delle disposizioni del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, e di disposizioni relative a controversie della giustizia sportiva, nonche' di obblighi di vaccinazione anti SARS-CoV-2, di attuazione del Piano nazionale contro una pandemia influenzale))</strong></em> e di prevenzione e contrasto dei raduni illegali. (22G00176) IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 , 87 e 117, secondo e terzo comma, della Costituzione ; Vista la legge 26 luglio 1975, n. 354 , recante &laquo;Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libert&agrave;&raquo;; Vista la legge 13 settembre 1982, n. 646 , recante &laquo;Disposizioni in materia di misure di prevenzione di carattere patrimoniale ed integrazioni alle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423, 10 febbraio 1962, n. 57 e 31 maggio 1965, n. 575 . Istituzione di una commissione parlamentare sul fenomeno della mafia&raquo;; Visto il decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152 , convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 20 , recante &laquo;Provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalit&agrave; organizzata e di trasparenza e buon andamento dell'attivit&agrave; amministrativa&raquo;; Visto il decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44 , convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76 , recante &laquo;Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici&raquo;; Visto il decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24 , convertito, con modificazioni, dalla legge 19 maggio 2022, n. 52 , recante &laquo;Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza, e altre disposizioni in materia sanitaria&raquo;; Visto il decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 , recante &laquo;Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134 , recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonch&egrave; in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari&raquo;; Ritenuta la straordinaria necessit&agrave; e urgenza di apportare modifiche alla disciplina prevista dall' articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354 , in ragione dei moniti rivolti dalla Corte costituzionale al legislatore per l'adozione di una nuova regolamentazione dell'istituto al fine di ricondurlo a conformit&agrave; con la Costituzione e dell'imminenza della data dell'8 novembre 2022, fissata dalla Corte costituzionale per adottare la propria decisione in assenza di un intervento del legislatore; Ritenuta la straordinaria necessit&agrave; ed urgenza di introdurre disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del fenomeno dei raduni dai quali possa derivare un pericolo per l'ordine pubblico o la pubblica incolumit&agrave; o la salute pubblica; Ritenuta la straordinaria necessit&agrave; ed urgenza di differire l'entrata in vigore del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 , fissata al 1° novembre 2022, per consentire una pi&ugrave; razionale programmazione degli interventi organizzativi di supporto alla riforma; Tenuto conto dell'andamento della situazione epidemiologica che registra una diminuzione dell'incidenza dei casi di contagio da COVID-19 e una stabilizzazione della trasmissibilit&agrave; sebbene al di sopra della soglia epidemica, con un lieve aumento nel tasso di occupazione dei posti letto nelle aree mediche, ed una tendenza alla stabilizzazione nel tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva; Considerata la necessit&agrave; di riavviare un progressivo ritorno alla normalit&agrave; nell'attuale fase post pandemica, nella quale l'obiettivo da perseguire &egrave; il controllo efficace dell'endemia; Ritenuto necessario far fronte alla preoccupante carenza degli esercenti le professioni sanitarie, anche in ragione delle procedure di sospensione di cui all' articolo 4 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44 , convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76 , per garantire l'effettivit&agrave; del diritto alla salute mediante il reintegro del personale sanitario nell'esercizio delle relative funzioni; Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 31 ottobre 2022; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri della giustizia, dell'interno e della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; Emana il seguente decreto-legge: Art. 1 Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354 1 . Alla legge 26 luglio 1975, n. 354 , sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 4-bis: 1) al comma 1 ((, al primo periodo, le parole: "o a norma dell' articolo 323-bis, secondo comma, del codice penale " e le parole: "314, primo comma, 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis," sono soppresse ed)) &egrave; aggiunto, in fine, il seguente periodo: &laquo;La disposizione del primo periodo si applica altres&igrave; in caso di esecuzione di pene inflitte anche per delitti diversi da quelli ivi indicati, in relazione ai quali il giudice della cognizione o dell'esecuzione ha accertato che sono stati commessi per eseguire od occultare uno dei reati di cui al medesimo primo periodo ovvero per conseguire o assicurare al condannato o ad altri il prodotto o il profitto o il prezzo ovvero l'impunit&agrave; di detti reati.&raquo;; 2) il comma 1-bis &egrave; sostituito dai seguenti: &laquo;1-bis. I benefici di cui al comma 1 possono essere concessi, anche in assenza di collaborazione con la giustizia ai sensi dell'articolo 58-ter, ai detenuti e agli internati per delitti commessi per finalit&agrave; di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico mediante il compimento di atti di violenza, per i delitti di cui agli articoli 416-bis e 416-ter del codice penale , per delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall' articolo 416-bis del codice penale ovvero al fine di agevolare l'attivit&agrave; delle associazioni in esso previste, per i delitti di cui all'articolo 12, commi 1 e 3, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 , e per i delitti di cui all'articolo 291-quater del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e all'articolo 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 , purch&egrave; gli stessi dimostrino l'adempimento delle obbligazioni civili e degli obblighi di riparazione pecuniaria conseguenti alla condanna o l'assoluta impossibilit&agrave; di tale adempimento e alleghino elementi specifici, diversi e ulteriori rispetto alla regolare condotta carceraria, alla partecipazione del detenuto al percorso rieducativo e alla mera dichiarazione di dissociazione dall'organizzazione criminale di eventuale appartenenza, che consentano di escludere l'attualit&agrave; di collegamenti con la criminalit&agrave; organizzata, terroristica o eversiva e con il contesto nel quale il reato &egrave; stato commesso, nonch&egrave; il pericolo di ripristino di tali collegamenti, anche indiretti o tramite terzi, tenuto conto delle circostanze personali e ambientali, delle ragioni eventualmente dedotte a sostegno della mancata collaborazione, della revisione critica della condotta criminosa e di ogni altra informazione disponibile. Al fine della concessione dei benefici, il giudice accerta altres&igrave; la sussistenza di iniziative dell'interessato a favore delle vittime, sia nelle forme risarcitorie che in quelle della giustizia riparativa. 1-bis.1. I benefici di cui al comma 1 possono essere concessi, anche in assenza di collaborazione con la giustizia ai sensi dell'articolo 58-ter ((...)) , ai detenuti o internati per i delitti di cui agli articoli ((...)) 600, 600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma, 601, 602, 609-octies e 630 del codice penale , purch&egrave; gli stessi dimostrino l'adempimento delle obbligazioni civili e degli obblighi di riparazione pecuniaria conseguenti alla condanna o l'assoluta impossibilit&agrave; di tale adempimento e alleghino elementi specifici, diversi e ulteriori rispetto alla regolare condotta carceraria e alla partecipazione del detenuto al percorso rieducativo, che consentano di escludere l'attualit&agrave; di collegamenti, anche indiretti o tramite terzi, con il contesto nel quale il reato &egrave; stato commesso, tenuto conto delle circostanze personali e ambientali, delle ragioni eventualmente dedotte a sostegno della mancata collaborazione, della revisione critica della condotta criminosa e di ogni altra informazione disponibile. Al fine della concessione dei benefici, il giudice di sorveglianza accerta altres&igrave; la sussistenza di iniziative dell'interessato a favore delle vittime, sia nelle forme risarcitorie che in quelle della giustizia riparativa. ((1-bis.1.1. Con il provvedimento di concessione dei benefici di cui al comma 1 possono essere stabilite prescrizioni volte a impedire il pericolo del ripristino di collegamenti con la criminalit&agrave; organizzata, terroristica o eversiva o che impediscano ai condannati di svolgere attivit&agrave; o di avere rapporti personali che possono portare al compimento di altri reati o al ripristino di rapporti con la criminalit&agrave; organizzata, terroristica o eversiva. A tal fine il giudice pu&ograve; disporre che il condannato non soggiorni in uno o pi&ugrave; comuni, o soggiorni in un comune determinato)) . 1-bis.2. Ai detenuti e agli internati, oltre che per taluno dei delitti di cui al comma 1-bis.1, anche per il delitto di cui all' articolo 416 del codice penale finalizzato alla commissione dei delitti ivi indicati si applicano le disposizioni del comma 1-bis.&raquo;; 3) al comma 2 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: &laquo;Nei casi di cui ai commi 1-bis e 1-bis.1, il giudice ((acquisisce, anche al fine di verificare la fondatezza degli elementi offerti dall'istante, dettagliate informazioni in merito al perdurare dell'operativit&agrave; del sodalizio criminale di appartenenza o del contesto criminale nel quale il reato &egrave; stato consumato, al profilo criminale del detenuto o dell'internato e alla sua posizione all'interno dell'associazione, alle eventuali nuove imputazioni o misure cautelari o di prevenzione sopravvenute a suo carico e, ove significative, alle infrazioni disciplinari commesse durante la detenzione. Il giudice)) chiede altres&igrave; il parere del pubblico ministero presso il giudice che ha emesso la sentenza di primo grado o, se si tratta di condanne per i delitti indicati all' articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale , del pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto ove &egrave; stata pronunciata la sentenza di primo grado e del Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, acquisisce informazioni dalla direzione dell'istituto ove l'istante &egrave; detenuto o internato e dispone, nei confronti del medesimo, degli appartenenti al suo nucleo familiare e delle persone ad esso collegate, accertamenti in ordine alle condizioni reddituali e patrimoniali, al tenore di vita, alle attivit&agrave; economiche eventualmente svolte e alla pendenza o definitivit&agrave; di misure di prevenzione personali o patrimoniali. I pareri, le informazioni e gli esiti degli ((accertamenti di cui al quinto periodo)) sono trasmessi entro sessanta giorni dalla richiesta. Il termine pu&ograve; essere prorogato di ulteriori trenta giorni in ragione della complessit&agrave; degli accertamenti. Decorso il termine, il giudice decide anche in assenza dei pareri, delle informazioni e degli esiti degli accertamenti richiesti. Quando dall'istruttoria svolta emergono indizi dell'attuale sussistenza di collegamenti con la criminalit&agrave; organizzata, terroristica o eversiva o con il contesto nel quale il reato &egrave; stato commesso, ovvero del pericolo di ripristino di tali collegamenti, &egrave; onere del condannato fornire, entro un congruo termine, idonei elementi di prova contraria. In ogni caso, nel provvedimento con cui decide sull'istanza di concessione dei benefici il giudice indica specificamente le ragioni dell'accoglimento o del rigetto dell'istanza medesima, tenuto conto dei pareri acquisiti ((ai sensi del quinto periodo)) . I benefici di cui al comma 1 possono essere concessi al detenuto o internato sottoposto a regime speciale di detenzione previsto dall'articolo 41-bis solamente dopo che il provvedimento applicativo di tale regime speciale sia stato revocato o non prorogato.&raquo;; 4) al comma 2-bis, le parole: &laquo;Ai fini della concessione dei benefici&raquo; sono sostituite dalle seguenti: &laquo;Nei casi&raquo;; 5) ((dopo il comma 2-bis sono inseriti i seguenti:)) &laquo; ((2-bis.1. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 2-bis non si applicano quando &egrave; richiesta la modifica del provvedimento di ammissione al lavoro all'esterno e non sono decorsi pi&ugrave; di tre mesi dalla data in cui il provvedimento medesimo &egrave; divenuto esecutivo a norma dell'articolo 21, comma 4. Allo stesso modo si procede quando &egrave; richiesta la concessione di un permesso premio da parte di un condannato gi&agrave; ammesso a fruirne e non sono decorsi pi&ugrave; di tre mesi dal provvedimento di concessione del primo permesso premio)) ; 2-ter. Alle udienze del tribunale di sorveglianza che abbiano ad oggetto la concessione dei benefici di cui al comma 1 ai condannati per i reati di cui all' articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale , le funzioni di pubblico ministero possono essere svolte dal pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto ove &egrave; stata pronunciata la sentenza di primo grado. ((In tal caso, se ha sede in un distretto diverso, il pubblico ministero pu&ograve; partecipare all'udienza mediante collegamento a distanza)) &raquo;; 6) il comma 3-bis &egrave; abrogato; b) ((LETTERA SOPPRESSA DALLA L. 30 DICEMBRE 2022, N. 199 )) ; c) ((LETTERA SOPPRESSA DALLA L. 30 DICEMBRE 2022, N. 199 )) .

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