Modifiche al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 253155 del 30 giugno 2022, in tema di trasmissione dei dati identificativi degli strumenti di pagamento messi a disposizione degli esercenti attività di impresa, arte e professione e dell’importo complessivo delle transazioni giornaliere effettuate con i predetti strumenti
Quali sono le modifiche apportate ai termini di trasmissione dei dati sui pagamenti elettronici secondo il provvedimento AdE 340401/2022?
Spiegato da FiscoAI
Il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate n. 340401/2022 modifica i termini e le modalità di trasmissione dei dati identificativi degli strumenti di pagamento elettronico utilizzati da imprenditori, professionisti e artisti. Questa normativa riguarda i prestatori di servizi di pagamento (banche, società di pagamento, ecc.) che devono comunicare all'Agenzia delle entrate, tramite PagoPA, i dati relativi alle transazioni effettuate dai loro clienti esercenti attività economiche.
Le principali modifiche introdotte sono tre: innanzitutto, il termine ordinario di trasmissione passa da "secondo giorno" a "terzo giorno" lavorativo successivo alla contabilizzazione della transazione; inoltre, la prima trasmissione relativa alle operazioni dal 1° settembre 2022 è stata prorogata dal 5 settembre al 15 ottobre 2022; infine, la trasmissione dei dati storici (gennaio-agosto 2022) è stata rinviata dal 31 ottobre al 30 novembre 2022.
Queste proroghe sono state introdotte a causa delle difficoltà tecniche segnalate dagli operatori finanziari nel rispettare le scadenze originarie. La norma si applica a tutti i soggetti che mettono a disposizione strumenti di pagamento elettronico e rappresenta un adempimento obbligatorio per garantire la tracciabilità delle transazioni ai fini fiscali.
Per commercialisti e aziende, è importante verificare che i propri intermediari finanziari rispettino questi nuovi termini di trasmissione, poiché i dati confluiranno nei controlli dell'Agenzia delle entrate sulla corretta dichiarazione dei ricavi e sulla lotta all'evasione fiscale.
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Riferimento normativo
Modifiche al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 253155 del 30 giugno 2022, in tema di trasmissione dei dati identificativi degli strumenti di pagamento messi a disposizione degli esercenti attività di impresa, arte e professione e dell’importo complessivo delle transazioni giornaliere effettuate con i predetti strumenti - pdf
Testo normativo
Prot. n. 340401/2022
Modifiche al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 253155 del 30
giugno 2022, in tema di trasmissione dei dati identificativi degli strumenti di
pagamento messi a disposizione degli esercenti attività di impresa, arte e professione e
dell’importo complessivo delle transazioni giornaliere effettuate con i predetti
strumenti.
IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente
provvedimento
Dispone
1. Modifiche al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 253155 del
30 giugno 2022
1.1 Al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 253155 del 30
giugno 2022 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al punto 3.2, secondo periodo, le parole “secondo giorno” sono sostituite
dalle parole “terzo giorno”;
b) il punto 3.4 è sostituito come segue: “La prima trasmissione delle
informazioni, riferite alle transazioni contabilizzate dal 1° settembre 2022, è
effettuata dai prestatori di servizi di pagamento a partire dal 5 settembre ed
entro il 15 ottobre 2022”;
c) il punto 3.5 è sostituito come segue: “Entro il 30 novembre 2022, i prestatori
di servizi di pagamento trasmettono a PagoPA le informazioni riferite alle
transazioni contabilizzate nel periodo dal 1° gennaio al 31 agosto 2022”.
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MOTIVAZIONI
Con provvedimento n. 253155 del 30 giugno 2022 sono state definite le
informazioni, le modalità e i termini entro cui gli operatori finanziari devono trasmettere
telematicamente all’Agenzia delle entrate, tramite la società PagoPA S.p.a, i dati
identificativi degli strumenti di pagamento elettronico messi a disposizione degli
esercenti nonché l’importo complessivo delle transazioni giornaliere effettuate da questi
ultimi mediante gli stessi strumenti (articolo 22, comma 5, ultimo periodo del decreto
legge 26 ottobre 2019, n.124).
In particolare, il provvedimento ha stabilito che la prima trasmissione delle
informazioni, riferite alle transazioni contabilizzate dal 1° settembre 2022, fosse
effettuata entro il 5 settembre p.v. e che entro il 31 ottobre fossero trasmesse le
informazioni riferite alle transazioni contabilizzate nel periodo dal 1° gennaio al 31
agosto 2022. Inoltre, il provvedimento ha stabilito che – a regime – il flusso informativo
dovrà essere trasmesso entro il secondo giorno lavorativo successivo alla data di
contabilizzazione della transazione.
Diversi operatori finanziari hanno segnalato all’Agenzia delle entrate difficoltà
tecniche nel rispettare le scadenze di trasmissione sopra citate.
Tanto premesso, con il presente provvedimento sono prorogati i predetti termini di
trasmissione rispettivamente al 15 ottobre p.v. per le operazioni contabilizzate dal 1°
settembre e al 30 novembre per la trasmissione delle informazioni relative alle transazioni
contabilizzate nel periodo dal 1° gennaio al 31 agosto 2022. Inoltre, è stato ampliato di
un giorno il termine di trasmissione a regime.
RIFERIMENTI NORMATIVI
a) Attribuzioni del Direttore dell'Agenzia delle entrate:
˗ Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 67, comma 1; art. 68, comma 1)
˗ Statuto dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20
febbraio 2001, (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1)
˗ Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1).
b) Normativa di riferimento:
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˗ decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11
˗ decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135 convertito, con modificazioni, dalla legge 11
febbraio 2019, n. 12
˗ decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124 (art. 22 commi 5 e 6), convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157
˗ decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605
˗ Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile
2016
˗ Provvedimento del Direttore dell’Agenzia n. 253155 del 30 giugno 2022
La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle entrate
tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'articolo 1, comma
361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Roma, 2 settembre 2022
IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
Ernesto Maria Ruffini
Firmato digitalmente
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Il provvedimento 340401/2022 disciplina la trasmissione telematica dei dati sui pagamenti elettronici secondo l'articolo 22 del decreto legge 124/2019, interessando la tracciabilità delle transazioni, il monitoraggio dei flussi finanziari e gli obblighi di comunicazione verso l'Agenzia delle entrate. Commercialisti e consulenti fiscali devono conoscere questi termini per verificare la corretta comunicazione dei dati da parte di banche e intermediari finanziari, in relazione alla dichiarazione dei redditi e alla lotta all'evasione fiscale.
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