Provvedimento AdE In vigore Contributi

Provvedimento AdE 21/2022

Definizione degli adempimenti, anche dichiarativi, e delle modalità di versamento del contributo straordinario, ai sensi dell’articolo 37 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21. Definizione delle modalità per lo scambio delle informazioni con la Guardia di finanza

Pubblicato: 18/03/2025 In vigore dal: 18/03/2025 Documento ufficiale

Quali sono gli adempimenti dichiarativi e le modalità di versamento del contributo straordinario contro il caro bollette previsto dall'articolo 37 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21?

Spiegato da FiscoAI
Il Provvedimento AdE 21/2022 disciplina un contributo straordinario solidaristico a carico dei soggetti che operano nel settore energetico e petrolifero, introdotto per contenere gli effetti dell'aumento dei prezzi delle bollette. Il contributo si applica a chi produce, distribuisce o commercia energia elettrica, gas metano, gas naturale e prodotti petroliferi, nonché a chi importa definitivamente questi beni nel territorio italiano o da altri Stati UE. La base imponibile è calcolata sull'incremento del saldo tra operazioni attive e passive nel periodo dal 1° ottobre 2021 al 30 aprile 2022 rispetto al periodo precedente (1° ottobre 2020 - 30 aprile 2021), con aliquota del 25% applicabile solo se l'incremento supera 5 milioni di euro e non è inferiore al 10%. Gli adempimenti dichiarativi sono assolti mediante la dichiarazione IVA da presentare nell'anno 2023, mentre per i soggetti che partecipano a gruppi IVA la dichiarazione è presentata dal rappresentante del gruppo. Il versamento avviene in due rate: il 40% a titolo di acconto entro il 30 giugno 2022 e il saldo entro il 30 novembre 2022, utilizzando il modello F24 secondo le modalità dell'articolo 17 del decreto legislativo 241/1997. I rimborsi delle eccedenze di versamento sono richiesti tramite la stessa dichiarazione IVA e gestiti secondo le procedure automatizzate previste dal decreto del Ministero delle Finanze del 22 novembre 2019.

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Riferimento normativo

Definizione degli adempimenti, anche dichiarativi, e delle modalità di versamento del contributo straordinario, ai sensi dell’articolo 37 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21. Definizione delle modalità per lo scambio delle informazioni con la Guardia di finanza

Testo normativo

Prot. n. 221978/2022 Definizione degli adempimenti, anche dichiarativi, e delle modalità di versamento del contributo straordinario, ai sensi dell’articolo 37 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21. Definizione delle modalità per lo scambio delle informazioni con la Guardia di finanza IL DIRETTORE DELL’AGENZIA In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento dispone 1. Definizioni 1.1. Ai fini del presente provvedimento valgono le seguenti definizioni: a) per “decreto” s’intende il decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51; b) per “contributo” s’intende il contributo straordinario contro il caro bollette di cui all’articolo 37 del decreto; c) per “base imponibile” s’intende, come previsto dall’articolo 37, comma 2, del decreto, l’incremento del saldo tra le operazioni attive e le operazioni passive, riferito al periodo dal 1° ottobre 2021 al 30 aprile 2022, rispetto al saldo del periodo dal 1° ottobre 2020 al 30 aprile 2021. Il contributo si applica nella misura del 25 per cento nei casi in cui il suddetto incremento sia superiore a euro 5.000.000. Il contributo non è dovuto se l’incremento è inferiore al 10 per cento; d) per “soggetto passivo” s’intende un soggetto che eserciti, nel territorio dello Stato, per la successiva vendita dei beni, l’attività di produzione di energia elettrica o di gas metano, di estrazione di gas naturale, di rivendita di energia elettrica, di gas metano e di gas naturale 2 o di produzione, distribuzione e commercio di prodotti petroliferi; s’intende, altresì, un soggetto che, per la successiva rivendita, importa a titolo definitivo energia elettrica, gas naturale o gas metano, prodotti petroliferi o che introduce nel territorio dello Stato detti beni provenienti da altri Stati dell’Unione europea; e) per “dichiarazione IVA” s’intende la dichiarazione annuale in materia di imposta sul valore aggiunto di cui all’articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322; f) per “gruppo IVA” s’intende il gruppo IVA costituito ai sensi dell’articolo 70-quater del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; g) per “rappresentante” s’intende il rappresentante del gruppo IVA di cui all’articolo 70- septies del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; h) per “dichiarazione IVA di gruppo” s’intende la dichiarazione IVA da presentare da parte del rappresentante. 2. Adempimenti dichiarativi 2.1. I soggetti passivi del contributo assolvono gli adempimenti dichiarativi previsti dall’articolo 37, comma 5, secondo periodo, del decreto con la dichiarazione IVA da presentare nell’anno 2023. A tal fine, con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate di approvazione del modello di dichiarazione IVA da presentare nell’anno 2023 sono definiti i dati e gli elementi da indicare nel citato modello. 2.2. Per i soggetti passivi del contributo che partecipano a un gruppo IVA, gli adempimenti dichiarativi di cui al punto 2.1 sono assolti dal rappresentante con la dichiarazione IVA di gruppo da presentare nell’anno 2023. 2.3. Per consentire al rappresentante di assolvere gli adempimenti di cui al punto 2.2, ciascun soggetto passivo del contributo trasmette al rappresentante i dati da inserire nella dichiarazione di cui al medesimo punto 2.2 e le informazioni utilizzate per il calcolo del contributo entro il termine di dichiarazione. 2.4. Il rappresentante è tenuto a elencare nella dichiarazione di cui al punto 2.2 i dati 3 identificativi dei singoli soggetti passivi del contributo. 3. Modalità di versamento del contributo 3.1. Ai sensi di quanto previsto dall’articolo 37, comma 5, del decreto, il contributo, determinato in misura pari al 25 per cento della base imponibile, è versato, con le modalità di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, per un importo pari al 40 per cento a titolo di acconto, entro il 30 giugno 2022, e per la restante parte, a saldo, entro il 30 novembre 2022, utilizzando il modello di versamento F24. Con successiva risoluzione dell’Agenzia delle entrate sono istituiti i codici tributo per il versamento del contributo e sono impartite le istruzioni per la compilazione del modello di pagamento. 4. Rimborsi 4.1. I rimborsi delle eccedenze di versamento del contributo sono richiesti tramite la dichiarazione di cui al punto 2.1. 4.2. Per i soggetti passivi del contributo che partecipano a un gruppo IVA, i rimborsi delle eccedenze di versamento del contributo sono richiesti tramite la dichiarazione di cui al punto 2.2. 4.3. I rimborsi sono disposti con le modalità di cui al decreto del Ministero delle Finanze 22 novembre 2019, pubblicato in G.U. del 15 gennaio 2020, n. 11. 5. Modalità per lo scambio delle informazioni, anche in forma massiva, con la Guardia di finanza 5.1. Nell’ambito dei servizi di fornitura massiva già attivi per i dati dichiarativi e relativi alla riscossione, sono utilizzate le modalità in essere per lo scambio di informazioni tra Agenzia delle entrate e Guardia di Finanza ai fini del contrasto e della prevenzione dell’evasione fiscale. 4 Motivazioni L’articolo 37 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, ha introdotto per l’anno 2022 un contributo a titolo di prelievo solidaristico straordinario, al fine di contenere per le imprese e i consumatori gli effetti dell’aumento dei prezzi e delle tariffe del settore energetico, a carico dei soggetti che esercitano nel territorio dello Stato, per la successiva vendita dei beni, l’attività di produzione di energia elettrica, dei soggetti che esercitano l’attività di produzione di gas metano o di estrazione di gas naturale, dei soggetti rivenditori di energia elettrica, di gas metano e di gas naturale, dei soggetti che esercitano l’attività di produzione, distribuzione e commercio di prodotti petroliferi e dei soggetti che, per la successiva rivendita, importano a titolo definitivo energia elettrica, gas naturale o gas metano, prodotti petroliferi o che introducono nel territorio dello Stato detti beni provenienti da altri Stati dell’Unione europea. Il comma 5 dell’articolo 37 rinvia ad un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate la definizione degli adempimenti, anche dichiarativi, e le modalità di versamento del contributo. Con il medesimo provvedimento sono definite le modalità per lo scambio delle informazioni, anche in forma massiva, con la Guardia di finanza. Con riferimento al presente provvedimento è stata sentita l’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, in attuazione del citato comma 5 dell’articolo 37. In particolare, nel punto 2 del provvedimento vengono definiti gli adempimenti dichiarativi, evidenziando che gli stessi sono assolti dai soggetti passivi con la dichiarazione IVA da presentare nell’anno 2023. Il successivo punto 3 attiene alle modalità di versamento del contributo. In particolare, è stabilito che i soggetti passivi del contributo sono tenuti al versamento con le modalità di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, mentre il codice tributo per il versamento dell’imposta e le istruzioni per la compilazione del modello di pagamento verranno indicati e istituiti con separata risoluzione dell’Agenzia delle entrate. 5 In relazione ai rimborsi, il punto 4 del provvedimento dispone che le eccedenze di versamento del contributo sono richieste tramite la dichiarazione IVA e che in tali casi i rimborsi sono disposti con le modalità di cui al decreto del Ministero delle Finanze 22 novembre 2019. Infine, con il punto 5 sono definite le modalità per lo scambio delle informazioni, anche in forma massiva, con la Guardia di finanza. Riferimenti normativi a) Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle entrate Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni (articolo 57; articolo 62; articolo 66; articolo 67, comma 1; articolo 68, comma 1; articolo 71, comma 3, lett. a); articolo 73, comma 4); Statuto dell’Agenzia delle entrate (articolo 5, comma 1; articolo 6, comma 1); Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate (articolo 2, comma 1); Decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000 (Disposizioni recanti le modalità di avvio delle agenzie fiscali). b) Disciplina normativa di riferimento Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322; Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, capo III, sezione I: disposizioni in materia di versamento unitario e compensazione; Decreto del Ministero delle Finanze 22 novembre 2019: individuazione delle imposte e tasse da rimborsare mediante procedure automatizzate e determinazione delle relative modalità di esecuzione; Decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51: misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina. La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle entrate, conformemente a quanto disposto dall’articolo 9 del regolamento n. 702/2014 e dall’articolo 9 6 del regolamento (UE) n. 651/2014, tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Roma, 17 giugno 2022 IL DIRETTORE DELL’AGENZIA Ernesto Maria Ruffini firmato digitalmente

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