Legge Non_Fiscale

Legge 163/2021

Disposizioni in materia di titoli universitari abilitanti. (21G00176)

Pubblicato: 19/11/2021 In vigore dal: 08/11/2021 Documento ufficiale

Quali lauree magistrali abilitano direttamente all'esercizio della professione e quali sono i requisiti formativi richiesti?

Spiegato da FiscoAI
La Legge 163/2021 introduce un sistema di "lauree abilitanti" che consente il conseguimento del titolo universitario e dell'abilitazione professionale in un unico percorso, eliminando l'obbligo di sostenere esami di stato separati. La norma riguarda specificamente i corsi di laurea magistrale a ciclo unico in odontoiatria (LM-46), farmacia (LM-13), medicina veterinaria (LM-42) e la laurea magistrale in psicologia (LM-51), oltre alle classi di laurea in pedagogia (LM-50, LM-57, LM-85, LM-93). Per questi corsi, l'esame finale di laurea sostituisce automaticamente l'esame di abilitazione professionale, consentendo ai laureati di iscriversi direttamente agli albi professionali. Un elemento centrale della riforma è l'obbligo di acquisire almeno 30 crediti formativi universitari attraverso un tirocinio pratico-valutativo interno al corso di studio, garantendo una formazione professionalizzante strutturata. Le modalità specifiche di svolgimento, certificazione e valutazione del tirocinio sono disciplinate dai regolamenti didattici dei singoli atenei, permettendo una certa flessibilità organizzativa pur mantenendo standard qualitativi uniformi.

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Riferimento normativo

LEGGE 8 novembre 2021, n. 163

Testo normativo

LEGGE n. 163/2021 # LEGGE 8 novembre 2021, n. 163 ## Disposizioni in materia di titoli universitari abilitanti. (21G00176) La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1 Lauree magistrali abilitanti all'esercizio delle professioni di odontoiatra, farmacista, veterinario e psicologo 1. L'esame finale per il conseguimento delle lauree magistrali a ciclo unico in odontoiatria e protesi dentaria - classe LM-46, in farmacia e farmacia industriale - classe LM-13 e in medicina veterinaria - classe LM-42 nonchè della laurea magistrale in psicologia - classe LM-51 abilita all'esercizio delle professioni, rispettivamente, di odontoiatra, di farmacista, di medico veterinario e di psicologo. ((1-bis. L'esame finale per il conseguimento delle lauree magistrali delle classi LM-50 - Programmazione e gestione dei servizi educativi, LM-57 - Scienze dell'educazione degli adulti e della formazione continua, LM-85 - Scienze pedagogiche e LM-93 - Teorie e metodologie dell'e-learning e della media education nonchè le lauree in scienze dell'educazione o in pedagogia rilasciate ai sensi dell'ordinamento previgente alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, abilitano all'esercizio della professione di pedagogista)) 2. Nell'ambito delle attività formative professionalizzanti previste per le classi di laurea magistrale di cui al comma 1, almeno 30 crediti formativi universitari sono acquisiti con lo svolgimento di un tirocinio pratico-valutativo interno ai corsi di studio. Le specifiche modalità di svolgimento, certificazione e valutazione, interna al corso di studi, del tirocinio sono previste nell'ambito della disciplina delle citate classi e dei regolamenti didattici di ateneo dei relativi corsi di studio. 3. Con riferimento alla professione di psicologo, una parte delle attività formative professionalizzanti di cui al comma 2 può essere svolta all'interno del corso di studio della laurea in scienze e tecniche psicologiche - classe L-24. L'adeguamento della classe di laurea di cui al presente comma, limitatamente al tirocinio pratico-valutativo, è operato con le modalità di cui all'articolo 3.

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La Legge 163/2021 disciplina le lauree abilitanti per professioni regolamentate come odontoiatra, farmacista, medico veterinario e psicologo, introducendo il tirocinio pratico-valutativo come elemento obbligatorio nei crediti formativi universitari. Università e ordini professionali devono coordinare i regolamenti didattici per garantire l'acquisizione delle competenze necessarie all'esercizio della professione, eliminando la separazione tra titolo accademico e abilitazione professionale.

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