Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1959, n. 366, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1958-59.
Cosa stabilisce la Legge 1663/1960 sulla convalidazione del decreto presidenziale n. 366/1959?
Spiegato da FiscoAI
La Legge 1663/1960 è un provvedimento di convalidazione parlamentare di un decreto del Presidente della Repubblica emanato il 9 maggio 1959. Il decreto in questione autorizzava il prelevamento di 1.032 miliardi di lire dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1958-59, secondo le procedure previste dal regio decreto 2440/1923 sulla contabilità generale dello Stato. Si tratta di un atto amministrativo-contabile che regolarizzava uno stanziamento straordinario già effettuato durante l'esercizio precedente. La convalidazione parlamentare era necessaria perché il decreto presidenziale, pur legittimamente emanato in via d'urgenza, doveva ricevere la ratifica del Parlamento per acquisire piena validità normativa. Questo meccanismo rappresentava una procedura ordinaria per gli atti di spesa eccezionale durante il periodo della Repubblica italiana. La legge non introduce nuove disposizioni normative, ma semplicemente conferma e legalizza retroattivamente l'utilizzo delle risorse già prelevate dal fondo di riserva.
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Riferimento normativo
LEGGE 11 dicembre 1960, n. 1663
Testo normativo
LEGGE n. 1663/1960
# LEGGE 11 dicembre 1960, n. 1663
## Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio
1959, n. 366, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18
novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla
contabilita' generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di
riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1958-59.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 Articolo unico. È convalidato il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1959, n. 366 , concernente la prelevazione di lire 1.032.000.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'esercizio finanziario 1958-59. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 11 dicembre 1960 GRONCHI FANFANI - TAVIANI Visto, il Guardasigilli: GONELLA
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La Legge 1663/1960 riguarda la convalidazione di decreti presidenziali in materia di contabilità dello Stato, prelevamento da fondi di riserva per spese impreviste e gestione del patrimonio pubblico secondo il regio decreto 2440/1923. È rilevante per chi studia la storia della finanza pubblica italiana, i meccanismi di bilancio dello Stato e le procedure di ratifica parlamentare degli atti amministrativi straordinari.
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