Legge 167/1904
Col quale il comune di Chiavari e' autorizzato a continuare a riscuotere un dazio di lire tre per quintale sugli attrezzi ed utensili di legno e sulla porcellana fina, di lire una e centesimi cinquanta sulla porcellana opaca, la maiolica, la cristalleria ed i vetrami, di lire dieci sulla carta di prima e di lire quattro su quella di seconda classe. (0400167R)
Riferimento normativo
REGIO DECRETO 14 febbraio 1904, n. 167
Testo normativo
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