Assegnazione al Mediocredito centrale di somme per la concessione di contributi agli interessi per operazioni di esportazioni di cui alla legge 28 febbraio 1967, n. 131, e norme modificative e integrative della legge 23 dicembre 1966, n. 1142.
Quali sono le modalità di assegnazione dei fondi al Mediocredito centrale per i contributi agli interessi sulle esportazioni secondo la Legge 167/1969?
Spiegato da FiscoAI
La Legge 167/1969 stanzia complessivamente 45 miliardi di lire al Mediocredito centrale per finanziare contributi sugli interessi a favore degli istituti di credito che finanziano operazioni di esportazione con pagamento differito, secondo quanto previsto dalla Legge 131/1967. I fondi sono ripartiti su più anni finanziari: 10 miliardi annui per gli anni 1968, 1969, 1970 e 1971, e 5 miliardi per il 1972. Questa somma viene corrisposta al Mediocredito centrale come integrazione agli utili di esercizio destinati alla corresponsione dei contributi sugli interessi, rappresentando un sostegno pubblico alle operazioni di export. Dal punto di vista operativo, i fondi rimangono depositati presso la Tesoreria centrale dello Stato in un conto corrente infruttifero fino al loro effettivo utilizzo, garantendo così la disponibilità delle risorse senza generare interessi passivi per lo Stato.
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Riferimento normativo
LEGGE 21 aprile 1969, n. 167
Testo normativo
LEGGE n. 167/1969
# LEGGE 21 aprile 1969, n. 167
## Assegnazione al Mediocredito centrale di somme per la concessione di
contributi agli interessi per operazioni di esportazioni di cui alla
legge 28 febbraio 1967, n. 131, e norme modificative e integrative
della legge 23 dicembre 1966, n. 1142.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 Per la corresponsione di contributi sugli interessi, a favore degli istituti ed aziende di credito finanziatori delle operazioni di esportazioni con pagamento differito, previste dalla legge 28 febbraio 1967, n. 131 , è assegnata al Mediocredito centrale la somma di 45 miliardi di lire ripartita come segue: lire 10 miliardi per ciascuno degli anni finanziari 1968, 1969, 1970 e 1971; lire 5 miliardi per l'anno finanziario 1972. La somma suddetta, è corrisposta al Mediocredito centrale ad integrazione degli utili di esercizio destinati alla corresponsione di contributi sugli interessi e sarà tenuta dall'Istituto, fino all'impiego, in un conto corrente infruttifero presso la Tesoreria centrale dello Stato.
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La Legge 167/1969 disciplina l'assegnazione di fondi pubblici per contributi agli interessi su operazioni di esportazione, operando in coordinamento con la Legge 131/1967 e modificando la Legge 1142/1966. Commercialisti e consulenti aziendali la consultano per comprendere i meccanismi di finanziamento agevolato all'export, il ruolo del Mediocredito centrale come intermediario creditizio e le modalità di gestione dei fondi pubblici destinati al sostegno delle esportazioni italiane.
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