Quali sono le modalità e i limiti temporali per il trasferimento di fondi tra funzionari delegati secondo la Legge 169/1960?
Spiegato da FiscoAI
La Legge 169/1960 disciplina il trasferimento di fondi accreditati in contabilità speciale tra funzionari delegati di alcune Amministrazioni dello Stato, in particolare il Ministero dell'Interno e il Ministero della Difesa (per i servizi della Marina). La norma consente al Ministro per l'Interno di disporre il trasferimento di fondi eccedenti le necessità di un funzionario delegato verso altri funzionari che necessitino di risorse per spese a carico dei medesimi capitoli di bilancio. I trasferimenti devono essere autorizzati mediante ordini ministeriali vistati dalla Ragioneria centrale competente e possono riguardare sia fondi accreditati che somme prelevate in contanti. Dal punto di vista procedurale, gli ordini di trasferimento devono essere emessi entro il 10 settembre successivo alla chiusura dell'esercizio finanziario e devono essere completamente attuati entro il 30 settembre dello stesso anno. I capitoli sui quali operare i trasferimenti sono determinati annualmente su proposta dell'Amministrazione interessata mediante decreto del Ministro del Tesoro, previa registrazione presso la Corte dei conti, garantendo così il controllo e la tracciabilità delle operazioni di movimentazione fondi.
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Riferimento normativo
LEGGE 3 marzo 1960, n. 169
Testo normativo
LEGGE n. 169/1960
# LEGGE 3 marzo 1960, n. 169
## Utilizzazione dei fondi accreditati in contabilita' speciali e
passaggio di fondi tra funzionari delegati di alcune Amministrazioni
dello Stato.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 Il Ministro per l'interno può disporre con ordini vistati dalla Ragioneria centrale competente, che i fondi accreditati ai funzionari delegati in contabilità speciale ed eccedenti le necessità degli stessi siano trasferiti ad altri funzionari delegati ai quali debbano somministrarsi fondi per spese a carico dei medesimi capitoli ed articoli. Con le stesse modalità e condizioni il Ministro predetto ed il Ministro per la difesa, per quanto concerne i servizi della Marina, possono disporre il trasferimento di somme accreditate ai rispettivi funzionari delegati e da questi prelevate in contanti a favore di altri funzionari delegati dalle Amministrazioni medesime. Gli ordini ministeriali per i trasferimenti dei fondi di cui al presente articolo vanno emessi non oltre il 10 settembre successivo alla scadenza dell'esercizio e debbono avere completa attuazione entro il 30 settembre. I capitoli sui quali possono operarsi i trasferimenti di cui al presente articolo saranno determinati, per ciascuno esercizio, su proposta dell'Amministrazione interessata, con decreto del Ministro per il tesoro da registrarsi alla Corte dei conti.
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La Legge 169/1960 regola la contabilità speciale, i trasferimenti di fondi tra funzionari delegati e la gestione dei capitoli di bilancio nelle Amministrazioni dello Stato. Ragioneria centrale, visto ministeriale e registrazione alla Corte dei conti sono i presidi di controllo previsti. Commercialisti e consulenti che operano con enti pubblici consultano questa norma per comprendere le modalità di movimentazione fondi, i termini procedurali e i vincoli normativi sulla gestione della contabilità speciale.
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