Quali misure introduce il Decreto-Legge 17/1983 per il contenimento del costo del lavoro e la promozione dell'occupazione?
Spiegato da FiscoAI
Il Decreto-Legge 17/1983, emanato il 29 gennaio 1983, rappresenta un intervento straordinario del Governo italiano volto a ridurre il costo del lavoro per le aziende e favorire l'occupazione in un periodo di difficoltà economica. La norma principale riguarda la fiscalizzazione degli oneri sociali, cioè il trasferimento di parte dei contributi sociali dal bilancio delle imprese a quello dello Stato. In particolare, il decreto differisce i termini per l'applicazione di precedenti misure di sgravio contributivo e riduce di due punti percentuali le aliquote di contribuzione per l'assicurazione contro le malattie a carico dei datori di lavoro nel settore agricolo, applicandosi a tutte le giornate di lavoro retribuite nel 1983. La misura si applica principalmente alle aziende agricole e ai loro dipendenti operai, con l'obiettivo di alleggerire il carico fiscale sulle imprese e incentivare l'assunzione di personale. Il decreto prevede inoltre l'istituzione di una commissione tecnica incaricata di elaborare proposte organiche per il riordino strutturale dei sistemi di finanziamento delle assicurazioni sociali, con la partecipazione di esperti designati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative. Gli aggiornamenti successivi (come il D.L. 4/1984) hanno prorogato i termini di applicazione delle misure fino al giugno 1984, evidenziando il carattere temporaneo e sperimentale di questi interventi.
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Riferimento normativo
DECRETO-LEGGE 29 gennaio 1983, n. 17
Testo normativo
DECRETO-LEGGE n. 17/1983
# DECRETO-LEGGE 29 gennaio 1983, n. 17
## Misure per il contenimento del costo del lavoro e per favorire
l'occupazione.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione ; Ritenuta la necessità e l'urgenza di adottare misure per il contenimento del costo del lavoro e per favorire l'occupazione; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 gennaio 1983; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica, del tesoro e dell'industria, del commercio e dell'artigianato; EMANA il seguente decreto: Art. 1 Fiscalizzazione degli oneri sociali In attesa del riordino strutturale ed organico, anche ai fini dell'armonizzazione tra i diversi settori, dei sistemi di finanziamento delle assicurazioni sociali obbligatorie e di fiscalizzazione degli oneri sociali: a) è differito a tutto il periodo di paga in corso alla data del 30 novembre 1983 il termine previsto nell' articolo 1, primo comma, del decreto-legge 1 ottobre 1982, n. 694 , convertito, con modificazioni, nella legge 29 novembre 1982, n. 881 ; ((3)) b) è ridotto di due punti per i contributi relativi all'intero numero delle giornate di lavoro svolte dagli operai e retribuite per l'anno 1983, ferme restando le condizioni previste dall' articolo 2 del decreto-legge 24 marzo 1982, n. 91 , convertito, con modificazioni, nella legge 21 maggio 1982, n. 267 , l'importo complessivo delle aliquote della contribuzione per l'assicurazione contro le malattie a carico dei datori di lavoro del settore dell'agricoltura. Per l'elaborazione di proposte organiche per la disciplina della materia, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, è istituita una commissione tecnica composta da funzionari dell'amministrazione dello Stato e di enti pubblici e da persone estranee all'amministrazione stessa, nel numero massimo di dodici unità, di cui non più di sei estranee alla pubblica amministrazione scelte fra esperti in materie economiche, giuridiche, previdenziali, statistiche, attuariali e di tecnica e contabilità aziendale designati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative degli imprenditori e dei sindacati. La commissione è presieduta dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale o da un suo delegato, coadiuvato da apposita segreteria. Essa conclude i suoi lavori presentando le proposte entro il termine di tre mesi dalla data dell'entrata in vigore della legge di conversione: del presente decreto. ((3)) COMMA SOPPRESSO DALLA L. 25 MARZO 1983, N.79 COMMA SOPPRESSO DALLA L. 25 MARZO 1983, N.79 --------------- AGGIORNAMENTO (3) Il D.L. 21 gennaio 1984, n. 4 , convertito, con modificazioni, dalla L. 22 marzo 1984, n. 30 , ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "In attesa del riordino strutturale ed organico, anche ai fini dell'armonizzazione tra i vari settori, dei sistemi di finanziamento delle assicurazioni sociali obbligatorie e di fiscalizzazione degli oneri sociali, il termine per sgravi contributivi, previsto dall' articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17 , convertito, con modificazioni, nella legge 25 marzo 1983, n. 79 , è differito a tutto il periodo di paga in corso alla data del 30 giugno 1984". Ha inoltre disposto (con l'art. 3) che "Il termine previsto per la conclusione dei lavori della commissione di cui all'articolo 1, ultimo comma, del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17 , convertito, con modificazioni, nella legge 25 marzo 1983, n. 79 , è differito al 30 aprile 1984".
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Il Decreto-Legge 17/1983 è il riferimento normativo per chi opera nel campo della fiscalizzazione degli oneri sociali, degli sgravi contributivi e delle politiche occupazionali degli anni Ottanta. Commercialisti e consulenti del lavoro lo consultano per comprendere le riduzioni delle aliquote di contribuzione, i termini di differimento dei versamenti contributivi e le modalità di applicazione delle agevolazioni nel settore agricolo. La norma è strettamente correlata ai sistemi di finanziamento delle assicurazioni sociali obbligatorie e alle misure di contenimento del costo del lavoro.
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