Quali sono le agevolazioni fiscali previste dalla Legge 170/1965 per le trasformazioni, fusioni e concentrazioni di società commerciali?
Spiegato da FiscoAI
La Legge 170/1965 introduce un regime tributario agevolato per le operazioni straordinarie di società commerciali, applicabile dal 1965 fino al 31 dicembre 1967 (successivamente prorogato). Le operazioni agevolate riguardano trasformazioni di società in diverso tipo, fusioni tra società di qualunque genere (incluse cooperative) e concentrazioni aziendali realizzate mediante apporto di complessi aziendali. L'agevolazione consiste in imposte fisse molto ridotte: imposta di registro di 1.000.000 di lire (o 20.000 lire se il capitale risultante è inferiore a 1 miliardo), imposta ipotecaria di 2.000 lire e tasse su concessioni governative di 2.000 lire, con diritti catastali forfettari di 10.000 lire. La norma copre anche gli aumenti di capitale deliberati contestualmente alle fusioni o concentrazioni, purché sottoscritti entro un anno e non superiori all'incremento patrimoniale risultante dalle situazioni patrimoniali redatte per tali operazioni. Le operazioni beneficiano inoltre dell'esenzione dalle disposizioni della Legge 246/1963, creando un quadro fiscale molto favorevole per le operazioni straordinarie.
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Riferimento normativo
LEGGE 18 marzo 1965, n. 170
Testo normativo
LEGGE n. 170/1965
# LEGGE 18 marzo 1965, n. 170
## Trattamento tributario delle trasformazioni, fusioni e concentrazioni
delle societa' commerciali.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 A partire dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 1967, salvo quanto è stabilito nel successivo art. 3, sono soggetti all'imposta del registro nella misura fissa di lire 1.000.000 ed a quella ipotecaria nella misura fissa di lire 2.000; nonchè alle tasse sulle concessioni governative nella misura fissa di lire 2.000: L'imposta del registro è fissata nella misura di lire 20.000 nel caso che il capitale della società che ne risulta o che permane sia inferiore a 1.000.000.000 di lire.(1) a) le trasformazioni di società regolarmente costituite alla data di entrata in vigore della presente legge in società di diverso tipo; b) le fusioni di società di qualunque tipo, anche quelle in forma cooperativa, regolarmente esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, attuate sia mediante la costituzione di una società nuova, sia mediante l'incorporazione di una o più società in altra già esistente; c) le concentrazioni di aziende sociali effettuate anzichè mediante fusione, mediante apporto di un complesso aziendale in altre società esistenti o da costituire; d) i contemporanei aumenti di capitale deliberati per facilitare le fusioni o le concentrazioni ed in occasione di queste, purchè siano sottoscritti entro un anno dalla data delle relative deliberazioni e siano di importo non superiore al maggior patrimonio netto risultante dai valori denunciati nelle situazioni patrimoniali redatte ai fini delle dette fusioni o concentrazioni. I diritti catastali e di voltura connessi con le operazioni di cui al presente articolo saranno forfettariamente precetti in lire 10.000. Alle operazioni previste nel primo comma del presente articolo non si applicano le disposizioni degli articoli 2 e 29 della legge 5 marzo 1963, n. 246 . ((2)) --------------- AGGIORNAMENTO (1) La L. 17 febbraio 1968, n. 57 ha disposto (con l'art. 5) che la modifica ha effetto dal 1 gennaio 1968. ---------------- AGGIORNAMENTO (2) Il D.L. 26 ottobre 1970, n. 745 , convertito con modificazioni dalla L. 18 dicembre 1970, n. 1034 ha disposto (con l'art. 57, comma 1, lettera a)) che "Sono prorogati fino alla data di entrata in vigore della riforma tributaria: a) il termine stabilito dagli articoli 1 e 6 della legge 18 marzo 1965, n. 170 , modificato con la legge 17 febbraio 1968, n. 57 ".
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La Legge 170/1965 è il riferimento storico per le agevolazioni fiscali su trasformazioni, fusioni e concentrazioni di società commerciali, disciplinando il trattamento dell'imposta di registro, imposta ipotecaria e tasse su concessioni governative. Commercialisti e consulenti aziendali la consultano per operazioni straordinarie, apporto di aziende, aumenti di capitale agevolati e forfettizzazione dei diritti catastali in operazioni di riorganizzazione societaria.
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