Legge Redditi Società

Legge 170/1965

Trattamento tributario delle trasformazioni, fusioni e concentrazioni delle societa' commerciali.

Pubblicato: 27/03/1965 In vigore dal: 18/03/1965 Documento ufficiale

Quali sono le agevolazioni fiscali previste dalla Legge 170/1965 per le trasformazioni, fusioni e concentrazioni di società commerciali?

Spiegato da FiscoAI
La Legge 170/1965 introduce un regime tributario agevolato per le operazioni straordinarie di società commerciali, applicabile dal 1965 fino al 31 dicembre 1967 (successivamente prorogato). Le operazioni agevolate riguardano trasformazioni di società in diverso tipo, fusioni tra società di qualunque genere (incluse cooperative) e concentrazioni aziendali realizzate mediante apporto di complessi aziendali. L'agevolazione consiste in imposte fisse molto ridotte: imposta di registro di 1.000.000 di lire (o 20.000 lire se il capitale risultante è inferiore a 1 miliardo), imposta ipotecaria di 2.000 lire e tasse su concessioni governative di 2.000 lire, con diritti catastali forfettari di 10.000 lire. La norma copre anche gli aumenti di capitale deliberati contestualmente alle fusioni o concentrazioni, purché sottoscritti entro un anno e non superiori all'incremento patrimoniale risultante dalle situazioni patrimoniali redatte per tali operazioni. Le operazioni beneficiano inoltre dell'esenzione dalle disposizioni della Legge 246/1963, creando un quadro fiscale molto favorevole per le operazioni straordinarie.

Generato da AI su documenti ufficiali. Non costituisce consulenza legale o fiscale.

Riferimento normativo

LEGGE 18 marzo 1965, n. 170

Testo normativo

LEGGE n. 170/1965 # LEGGE 18 marzo 1965, n. 170 ## Trattamento tributario delle trasformazioni, fusioni e concentrazioni delle societa' commerciali. La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 A partire dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 1967, salvo quanto è stabilito nel successivo art. 3, sono soggetti all'imposta del registro nella misura fissa di lire 1.000.000 ed a quella ipotecaria nella misura fissa di lire 2.000; nonchè alle tasse sulle concessioni governative nella misura fissa di lire 2.000: L'imposta del registro è fissata nella misura di lire 20.000 nel caso che il capitale della società che ne risulta o che permane sia inferiore a 1.000.000.000 di lire.(1) a) le trasformazioni di società regolarmente costituite alla data di entrata in vigore della presente legge in società di diverso tipo; b) le fusioni di società di qualunque tipo, anche quelle in forma cooperativa, regolarmente esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, attuate sia mediante la costituzione di una società nuova, sia mediante l'incorporazione di una o più società in altra già esistente; c) le concentrazioni di aziende sociali effettuate anzichè mediante fusione, mediante apporto di un complesso aziendale in altre società esistenti o da costituire; d) i contemporanei aumenti di capitale deliberati per facilitare le fusioni o le concentrazioni ed in occasione di queste, purchè siano sottoscritti entro un anno dalla data delle relative deliberazioni e siano di importo non superiore al maggior patrimonio netto risultante dai valori denunciati nelle situazioni patrimoniali redatte ai fini delle dette fusioni o concentrazioni. I diritti catastali e di voltura connessi con le operazioni di cui al presente articolo saranno forfettariamente precetti in lire 10.000. Alle operazioni previste nel primo comma del presente articolo non si applicano le disposizioni degli articoli 2 e 29 della legge 5 marzo 1963, n. 246 . ((2)) --------------- AGGIORNAMENTO (1) La L. 17 febbraio 1968, n. 57 ha disposto (con l'art. 5) che la modifica ha effetto dal 1 gennaio 1968. ---------------- AGGIORNAMENTO (2) Il D.L. 26 ottobre 1970, n. 745 , convertito con modificazioni dalla L. 18 dicembre 1970, n. 1034 ha disposto (con l'art. 57, comma 1, lettera a)) che "Sono prorogati fino alla data di entrata in vigore della riforma tributaria: a) il termine stabilito dagli articoli 1 e 6 della legge 18 marzo 1965, n. 170 , modificato con la legge 17 febbraio 1968, n. 57 ".

Hai domande su questa normativa?

FiscoAI analizza Legge 170/1965 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.

Prova gratis Vai alla dashboard

La Legge 170/1965 è il riferimento storico per le agevolazioni fiscali su trasformazioni, fusioni e concentrazioni di società commerciali, disciplinando il trattamento dell'imposta di registro, imposta ipotecaria e tasse su concessioni governative. Commercialisti e consulenti aziendali la consultano per operazioni straordinarie, apporto di aziende, aumenti di capitale agevolati e forfettizzazione dei diritti catastali in operazioni di riorganizzazione societaria.

Normative correlate

Legge 88/2026
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38…
Interpello AdE 446/2014
IRAP – artt. 5 e 11 del d.lgs. n. 446 del 1997 – società residente – costo del …
Interpello AdE 192/2025
IRES e IRAP – errori contabili rilevanti – costo – mancata rilevazione – art. 4…
Provvedimento AdE 917/2025
Disposizioni in materia di imprese estere controllate (CFC). Definizione delle …
Interpello AdE 9761612/2014
Riserve – distribuzione – presunzione di prioritaria distribuzione degli utili …
Interpello AdE 296/2006
Società agricola – determinazione del reddito imponibile su base catastale – ar…
Interpello AdE 241/2014
Articolo 17–bis, comma 5, decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 – Scissione…
Risoluzione AdE 34/2019
Chiarimenti sulla cessione a terzi dei crediti d’imposta derivanti dalla trasfo…

Altre normative del 1965

Approvazione della tariffa minima nazionale degli onorari per le prestazioni medico-chiru… Decreto del Presidente della Repubblica 1763 Istituzione di un Istituto professionale di Stato per la cinematografia e la televisione … Decreto del Presidente della Repubblica 1762 Istituzione di un Istituto professionale di Stato per le attivita' marinare in Camogli (G… Decreto del Presidente della Repubblica 1760 Istituzione di un Istituto professionale alberghiero di Stato in Spoleto (Perugia). Decreto del Presidente della Repubblica 1761 Istituzione di un Istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato in Sess… Decreto del Presidente della Repubblica 1759 Istituzione di un Istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato in Trev… Decreto del Presidente della Repubblica 1758 Istituzione di un Istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato in Saro… Decreto del Presidente della Repubblica 1757 Istituzione di un Istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato in Mara… Decreto del Presidente della Repubblica 1756

Altri Legge

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2026, n. 63, recante… 113/2026 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2026, n. 62, recante… 112/2026 Disposizioni urgenti in materia di sport, per lo svolgimento di grandi eventi e l'efficac… 108/2026 Disposizioni urgenti per interventi infrastrutturali e per l'attuazione del Piano naziona… 107/2026 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo… 106/2026 Conversione in legge del decreto-legge 24 aprile 2026, n. 55, recante disposizioni urgent… 103/2026
Vedi tutti i Legge →