Istituzione di una ritenuta d'acconto o di imposta sugli utili distribuiti dalle societa' e modificazioni della disciplina della nominativita' obbligatoria dei titoli azionari.
Qual è l'aliquota di ritenuta d'acconto sugli utili distribuiti dalle società secondo la Legge 1745/1962 e a quali soggetti si applica?
Spiegato da FiscoAI
La Legge 1745/1962 ha introdotto un sistema di ritenuta d'acconto del 5% sugli utili distribuiti dalle società per azioni, società in accomandita per azioni e società cooperative a responsabilità limitata. Questa ritenuta opera a titolo di acconto rispetto all'imposta complementare e all'imposta sulle società dovute dai soci beneficiari dei dividendi. La norma si applica agli utili in qualsiasi forma e denominazione, compresi i dividendi ordinari e straordinari. Nel caso di distribuzioni in natura, i soci devono versare direttamente alla società l'importo della ritenuta calcolato sul valore dei beni ricevuti secondo l'ultimo bilancio disponibile. Per le assegnazioni di azioni gratuite e gli aumenti gratuiti del valore nominale, la legge considera utile distribuito solo la parte delle riserve che eccede il 25% dei dividendi complessivamente attribuiti, con esclusione dei fondi da rivalutazione monetaria e dei sovrapprezzi di emissione. Numerosi commi della norma originaria sono stati successivamente abrogati dal D.L. 22/1967, convertito dalla L. 209/1967, che ha modificato significativamente la disciplina delle ritenute sui dividendi.
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Riferimento normativo
LEGGE 29 dicembre 1962, n. 1745
Testo normativo
LEGGE n. 1745/1962
# LEGGE 29 dicembre 1962, n. 1745
## Istituzione di una ritenuta d'acconto o di imposta sugli utili
distribuiti dalle societa' e modificazioni della disciplina della
nominativita' obbligatoria dei titoli azionari.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 ((Gli utili in qualsiasi forma e sotto qualsiasi denominazione distribuiti dalle società per azioni e in accomandita per azioni e dalle società anche cooperative a responsabilità limitata sono soggetti ad una ritenuta, nella misura del cinque per cento, a titolo di acconto dell'imposta complementare e dell'imposta sulle società dovute dai soci)) . In caso di distribuzione di utili in natura, anche in sede di liquidazione delle società, i singoli soci, per conseguirne il pagamento, devono versare alle società l'importo corrispondente alla ritenuta, determinato in relazione al valore dei beni ad essi attribuiti, quale risulta dall'ultimo bilancio della società, salvo l'accertamento dell'effettivo valore ai fini dell'applicazione dei singoli tributi. Nei casi di assegnazione di azioni gratuite e di aumento gratuito del valore nominale delle azioni si considera utile distribuito la parte dell'ammontare complessivo delle riserve e degli altri fondi, imputata a capitale successivamente all'entrata in vigore della presente legge, che eccede il 25 per cento dell'ammontare complessivo dei dividendi attribuiti ai soci posteriormente alla stessa data. Non si computano a tal fine i fondi costituiti con saldi di rivalutazione monetaria esenti da imposta e con sovrapprezzi di emissione versati dai soci. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 21 FEBBRAIO 1967, N. 22 , CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 21 APRILE 1967, N. 209 )) . ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 21 FEBBRAIO 1967, N. 22 , CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 21 APRILE 1967, N. 209 )) . ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 21 FEBBRAIO 1967, N. 22 , CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 21 APRILE 1967, N. 209 )) . ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 21 FEBBRAIO 1967, N. 22 , CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 21 APRILE 1967, N. 209 )) . ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 21 FEBBRAIO 1967, N. 22 , CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 21 APRILE 1967, N. 209 )) .
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La Legge 1745/1962 rappresenta il fondamento storico della ritenuta d'acconto sui dividendi, un istituto centrale nella tassazione dei redditi da capitale e nella disciplina della tassazione dei soci. Commercialisti e consulenti fiscali la consultano per comprendere l'evoluzione della ritenuta sugli utili distribuiti, la tassazione delle plusdistribuzioni, l'imputazione dei crediti d'imposta e il trattamento fiscale delle distribuzioni in natura e delle assegnazioni gratuite di azioni.
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