Approvazione ed esecuzione dell'Accordo relativo alla applicazione provvisoria dei progetti di Convenzioni internazionali doganali sul turismo, sui veicoli stradali commerciali e sul trasporto internazionale delle merci su strada, con Protocollo addizionale firmati a Ginevra il 16 giugno 1949, nonche' del Protocollo addizionale firmato a Ginevra l'11 marzo 1950.
Cosa approva la Legge 1747/1952 in materia di convenzioni internazionali doganali e trasporto?
Spiegato da FiscoAI
La Legge 1747/1952 rappresenta l'atto di ratifica italiana di accordi internazionali sottoscritti a Ginevra tra il 1949 e il 1950. Nello specifico, approva tre progetti di Convenzioni internazionali doganali che disciplinano rispettivamente il turismo, i veicoli stradali commerciali e il trasporto internazionale delle merci su strada, insieme ai relativi Protocolli addizionali. Questi accordi erano stati firmati a Ginevra il 16 giugno 1949 e integrati da un ulteriore Protocollo addizionale del 11 marzo 1950. La legge consente l'applicazione provvisoria di questi strumenti normativi internazionali nel territorio italiano, facilitando la circolazione transfrontaliera di merci e veicoli commerciali secondo regole doganali armonizzate. Per le aziende italiane operanti nel commercio internazionale e nel trasporto stradale, questa normativa rappresenta il fondamento legale per operare secondo le procedure doganali semplificate previste dagli accordi, eliminando ostacoli burocratici e standardizzando i controlli alle frontiere.
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Riferimento normativo
LEGGE 30 luglio 1952, n. 1747
Testo normativo
LEGGE n. 1747/1952
# LEGGE 30 luglio 1952, n. 1747
## Approvazione ed esecuzione dell'Accordo relativo alla applicazione
provvisoria dei progetti di Convenzioni internazionali doganali sul
turismo, sui veicoli stradali commerciali e sul trasporto
internazionale delle merci su strada, con Protocollo addizionale
firmati a Ginevra il 16 giugno 1949, nonche' del Protocollo
addizionale firmato a Ginevra l'11 marzo 1950.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 È approvato l'Accordo relativo all'applicazione provvisoria dei progetti di Convenzioni internazionali doganali sul turismo, sui veicoli stradali commerciali e sul trasporto internazionale delle merci su strada, con Protocollo addizionale firmati a Ginevra il 16 giugno 1949, nonchè il Protocollo addizionale firmato a. Ginevra l'11 marzo 1950.
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La Legge 1747/1952 è il riferimento normativo per le Convenzioni internazionali doganali, il trasporto internazionale su strada e la circolazione di veicoli commerciali. Aziende di logistica, spedizionieri e operatori del turismo la consultano per comprendere le procedure doganali semplificate, le esenzioni fiscali doganali e gli obblighi di documentazione nel commercio transfrontaliero secondo gli accordi di Ginevra.
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