Legge Non_Fiscale

Legge 175/2021

Disposizioni per la cura delle malattie rare e per il sostegno della ricerca e della produzione dei farmaci orfani. (21G00189)

Pubblicato: 27/11/2021 In vigore dal: 10/11/2021 Documento ufficiale

Quali sono gli obiettivi principali della Legge 175/2021 in materia di malattie rare e farmaci orfani?

Spiegato da FiscoAI
La Legge 175/2021 è una normativa italiana che si applica al sistema sanitario nazionale e riguarda le persone affette da malattie rare. L'obiettivo principale è tutelare il diritto alla salute attraverso misure che garantiscono l'uniformità dell'erogazione di prestazioni e medicinali (inclusi i farmaci orfani) su tutto il territorio nazionale, evitando disparità tra regioni. La legge prevede il coordinamento e l'aggiornamento periodico dei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) e dell'elenco delle malattie rare riconosciute dal sistema sanitario. In pratica, la normativa riordina e potenzia la Rete nazionale per le malattie rare, che comprende centri specializzati accreditati dalle regioni e centri che fanno parte delle Reti di Riferimento Europee (ERN), garantendo diagnosi, sorveglianza e terapia appropriate. Aspetto rilevante è il sostegno alla ricerca scientifica per lo sviluppo di nuovi farmaci orfani, cioè medicinali destinati a malattie rare che hanno scarso interesse commerciale per l'industria farmaceutica.

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Riferimento normativo

LEGGE 10 novembre 2021, n. 175

Testo normativo

LEGGE n. 175/2021 # LEGGE 10 novembre 2021, n. 175 ## Disposizioni per la cura delle malattie rare e per il sostegno della ricerca e della produzione dei farmaci orfani. (21G00189) La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1 Finalità 1. La presente legge ha la finalità di tutelare il diritto alla salute delle persone affette da malattie rare, attraverso misure volte a garantire: a) l'uniformità dell'erogazione nel territorio nazionale delle prestazioni e dei medicinali, compresi quelli orfani; b) il coordinamento e l'aggiornamento periodico dei livelli essenziali di assistenza (LEA) e dell'elenco delle malattie rare; c) il coordinamento, il riordino e il potenziamento della Rete nazionale per la prevenzione, la sorveglianza, la diagnosi e la terapia delle malattie rare, istituita dall'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Ministro della sanità 18 maggio 2001, n. 279, di seguito denominata «Rete nazionale per le malattie rare», comprendente i centri che fanno parte delle Reti di riferimento europee «ERN», per la prevenzione, la sorveglianza, la diagnosi e la terapia delle malattie rare; d) il sostegno della ricerca. N O T E Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente in materia, ai sensi dell'art. 10 comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note all'art. 1: - Si riporta il testo dell'art. 2 decreto del Ministro della sanità 18 maggio 2001, n. 279 (Regolamento di istituzione della rete nazionale delle malattie rare e di esenzione dalla partecipazione al costo delle relative prestazioni sanitarie, ai sensi dell' art. 5, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124 ), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 12 luglio 2001, n. 160, S.O.: «Art. 2. (Rete nazionale per la prevenzione, la sorveglianza la diagnosi e la terapia delle malattie rare). - 1. Al fine di assicurare specifiche forme di tutela ai soggetti affetti da malattie rare è istituita la Rete nazionale per la prevenzione, la sorveglianza, la diagnosi e la terapia delle malattie rare. La Rete è costituita da presidi accreditati, appositamente individuati dalle regioni. Nell'ambito di tali presidi, preferibilmente ospedalieri, con decreto del Ministro della sanità, su proposta della regione interessata, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e sulla base di criteri di individuazione e di aggiornamento concertati con la medesima Conferenza, sono individuati i Centri interregionali di riferimento per le malattie rare. Le regioni provvedono all'individuazione dei presidi ed alla formulazione delle proposte, per la prima volta, rispettivamente entro quarantacinque e sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. Nei successivi novanta giorni il Ministro della sanità provvede all'individuazione dei Centri interregionali di riferimento. 2. I presidi della Rete sono individuati tra quelli in possesso di documentata esperienza in attività diagnostica o terapeutica specifica per le malattie o per i gruppi di malattie rare, nonchè di idonea dotazione di strutture di supporto e di servizi complementari, ivi inclusi, per le malattie che lo richiedono, servizi per l'emergenza e per la diagnostica biochimica e genetico-molecolare. 3. I Centri interregionali di riferimento assicurano, ciascuno per il bacino territoriale di competenza, lo svolgimento delle seguenti funzioni: a) la gestione del Registro interregionale delle malattie rare, coordinata con i registri territoriali ed il Registro nazionale di cui all'art. 3; b) lo scambio delle informazioni e della documentazione sulle malattie rare con gli altri Centri interregionali e con gli organismi internazionali competenti; c) il coordinamento dei presidi della Rete, al fine di garantire la tempestiva diagnosi e l'appropriata terapia, qualora esistente, anche mediante l'adozione di specifici protocolli concordati; d) la consulenza ed il supporto ai medici del Servizio sanitario nazionale in ordine alle malattie rare ed alla disponibilità dei farmaci appropriati per il loro trattamento; e) la collaborazione alle attività formative degli operatori sanitari e del volontariato ed alle iniziative preventive; f) l'informazione ai cittadini ed alle associazioni dei malati e dei loro familiari in ordine alle malattie rare ed alla disponibilità dei farmaci. 4. I presidi inclusi nella Rete operano secondo protocolli clinici concordati con i Centri interregionali di riferimento e collaborano con i servizi territoriali e i medici di famiglia ai fini dell'individuazione e della gestione del trattamento. 5. Il Ministro della sanità cura la diffusione dell'elenco nazionale dei presidi sanitari inclusi nella Rete e riferisce sulla relativa attività nell'ambito della relazione sullo stato sanitario del Paese di cui all' art. 1, comma 6, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 , e successive modificazioni.»

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La Legge 175/2021 è il riferimento normativo per chi opera nel settore delle malattie rare, farmaci orfani e sanità pubblica. Professionisti sanitari, amministratori ospedalieri e responsabili di centri specializzati la consultano per comprendere i requisiti della Rete nazionale per le malattie rare, i Livelli Essenziali di Assistenza (LEA), l'esenzione dalla partecipazione al costo delle prestazioni, e le modalità di coordinamento con le Reti Europee di Riferimento (ERN).

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