Legge Non_Fiscale

Legge 176/1978

Norme provvisorie in materia di affitto di fondi rustici.

Pubblicato: 15/05/1978 In vigore dal: 10/05/1978 Documento ufficiale

Riferimento normativo

LEGGE 10 maggio 1978, n. 176

Testo normativo

LEGGE n. 176/1978 # LEGGE 10 maggio 1978, n. 176 ## Norme provvisorie in materia di affitto di fondi rustici. La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 Per le annate agrarie 1977-78, 1978-79 e comunque non oltre la data dell'entrata in vigore della legge di riforma dei contratti agrari, alle varie scadenze previste nel contratto di affitto di fondi rustici o dalle consuetudini, vengono corrisposte, a titolo di acconto, somme sulla base delle tabelle stabilite ai sensi della legge 10 dicembre 1973, n. 814 . Tali somme saranno soggette ad eventuale conguaglio secondo quanto sarà stabilito da apposita legge sostitutiva delle norme dichiarate illegittime dalla sentenza della Corte costituzionale n. 153 del 1977 . Salvo quanto disposto nel comma seguente, anche per le precedenti annate agrarie si considerano versati in acconto i pagamenti dei canoni effettuati ai sensi del precedente comma. Nel caso in cui le tabelle non siano state determinate o siano state annullate o sospese, i canoni sono corrisposti, in via provvisoria, salvo conguaglio, nella misura corrispondente a 55 volte il reddito dominicale determinato a norma del regio decreto-legge 4 aprile 1939, n. 589 , convertito nella legge 29 giugno 1939, n. 976 . Sono da considerare definitivi i pagamenti di canoni di affitto di fondi rustici effettuati, in data anteriore al 29 dicembre 1977, senza contestazione giudiziaria da parte del locatore, o a seguito di transazione di cui all' articolo 23 della legge 11 febbraio 1971, n. 11 , o in base a sentenza passata in giudicato. ((2)) È sospesa l'esecuzione delle sentenze non passate in giudicato, che in data successiva al 28 dicembre 1977 abbiano condannato l'affittuario a corrispondere canoni diversi da quelli previsti dalle tabelle di cui al primo comma, ovvero al rilascio del terreno per morosità connessa al pagamento di detti canoni. --------------- AGGIORNAMENTO (2) La Corte costituzionale, con sentenza 3 - 7 maggio 1984, n. 139 (in G.U. 1° s.s. 16/05/1984, n. 134) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma 3 del presente articolo, limitatamente alle parole: "senza contestazione giudiziaria da parte del locatore, o".

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