Quali misure prevede la Legge 177/1953 per il pareggio dei bilanci comunali e provinciali dell'anno 1952?
Spiegato da FiscoAI
La Legge 177/1953 rappresenta un intervento straordinario dello Stato per risolvere i disavanzi di bilancio dei Comuni e delle Province che, nonostante l'applicazione delle ordinarie misure di equilibrio previste dalla normativa vigente, non riuscivano a pareggiare i conti nel 1952. La norma riguarda direttamente gli enti locali in difficoltà finanziaria e prevede due strumenti principali: contributi in capitale dello Stato fino a otto miliardi di lire e l'autorizzazione all'assunzione di mutui per coprire i disavanzi residui non coperti dai contributi statali. I provvedimenti sono adottati dal Ministro dell'Interno, in accordo con i Ministeri del Tesoro e delle Finanze, sulla base delle proposte della Commissione centrale per la finanza locale, in sede di approvazione dei bilanci degli enti interessati. La legge consente inoltre di utilizzare eventuali rimanenze di fondi precedentemente assegnati con altre leggi (del 1951 e 1952) per gli stessi scopi di pareggio, rappresentando così un meccanismo di flessibilità nella gestione delle risorse pubbliche destinate al consolidamento finanziario degli enti locali.
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Riferimento normativo
LEGGE 27 marzo 1953, n. 177
Testo normativo
LEGGE n. 177/1953
# LEGGE 27 marzo 1953, n. 177
## Provvedimenti per il pareggio dei bilanci comunali e provinciali
dell'anno 1952.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 Per l'anno 1952, a favore dei Comuni e delle Province che non riescono a conseguire il pareggio economico del proprio bilancio, nonostante l'applicazione dei mezzi previsti agli articoli 332 e 336 del testo unico 3 marzo 1934, n. 383 , e successive modificazioni ed aggiunte, possono essere concessi contributi in capitale da parte dello Stato per un ammontare complessivo di otto miliardi, e può essere autorizzata la assunzione di mutui da parte degli enti, per far fronte al disavanzo economico non coperto dal contributo statale. I relativi provvedimenti sono adottati, su proposta della Commissione centrale per la finanza locale, in sede di approvazione dei bilanci degli enti interessati, con decreti del Ministro per l'interno di concerto con quelli per il tesoro e per le finanze. Ai mutui di cui al primo comma sono applicabili le disposizioni degli articoli 1 , 2 e 3 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51 . Per gli scopi di cui al primo comma del presente articolo potranno essere altresì utilizzate le eventuali rimanenze sui fondi assegnati con le leggi 7 dicembre 1951, n. 1513 e 24 giugno 1952, n. 663 , nonchè le eventuali rimanenze sui fondi assegnati per l'integrazione temporanea riguardante l'anno 1952, prevista dall' art. 2 della legge 2 luglio 1952, n. 703 .
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La Legge 177/1953 disciplina i contributi statali e i mutui per il pareggio dei bilanci comunali e provinciali, strumenti fondamentali per la finanza locale nel dopoguerra. Amministratori pubblici e revisori dei conti consultano questa normativa per comprendere le modalità di copertura dei disavanzi economici e l'intervento della Commissione centrale per la finanza locale. Il riferimento normativo è essenziale per chi opera nel settore della contabilità pubblica e della gestione finanziaria degli enti territoriali.
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