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Legge 179/1999

Effettuazione dei versamenti dovuti in base alle dichiarazioni relative all'anno 1998 senza applicazione di maggiorazione.

Pubblicato: 18/06/1999 In vigore dal: 17/06/1999 Documento ufficiale

Quali versamenti relativi alle dichiarazioni 1998 sono esentati dalla maggiorazione dello 0,40% mensile secondo il Decreto-Legge 179/1999?

Spiegato da FiscoAI
Il Decreto-Legge 179/1999 è stato emanato per affrontare difficoltà straordinarie riscontrate da contribuenti e intermediari fiscali nel 1999, in particolare dovute ai ritardi nella disponibilità dei supporti informatici. La norma prevede l'esenzione dalla maggiorazione dello 0,40% mensile (interesse corrispettivo) per i versamenti relativi alle dichiarazioni dei redditi dell'anno 1998, a condizione che vengano effettuati entro termini specifici. Per i contribuenti generici, il termine è il 30 giugno 1999, mentre per coloro che svolgono attività per le quali erano stati approvati studi di settore (con decreti del Ministro delle finanze del 30 marzo 1999), il termine è esteso al 20 luglio 1999. Questa seconda categoria include anche i titolari di redditi da partecipazione in società ed imprese familiari, nonché i gestori di aziende coniugali non costituite in forma societaria che svolgono le medesime attività. In pratica, il decreto consente ai contribuenti di versare gli importi dovuti senza penalità aggiuntive, riconoscendo le difficoltà organizzative e tecniche riscontrate nel periodo.

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Riferimento normativo

DECRETO-LEGGE 17 giugno 1999, n. 179

Testo normativo

DECRETO-LEGGE n. 179/1999 # DECRETO-LEGGE 17 giugno 1999, n. 179 ## Effettuazione dei versamenti dovuti in base alle dichiarazioni relative all'anno 1998 senza applicazione di maggiorazione. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione ; Visto l' articolo 12, comma 5, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 , così come modificato da ultimo dall' articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 24 marzo 1999, n. 81 ; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1 aprile 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 77 del 2 aprile 1999 , recante disposizioni per il differimento, per l'anno 1999, dei termini di presentazione delle dichiarazioni dei redditi e di altre dichiarazioni e dei relativi versamenti; Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni che consentano di effettuare detti versamenti senza applicazione della maggiorazione prevista dalla vigente normativa, in considerazione del fatto che i contribuenti e gli intermediari che prestano assistenza fiscale hanno incontrato difficoltà anche per i ritardi con i quali sono stati resi disponibili i supporti informatici prodotti da società private; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 giugno 1999; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica; Emana il seguente decreto-legge: Art. 1 Differimento del termine dei versamenti relativi alla dichiarazione dei redditi 1. Per l'anno 1999 non si applica la maggiorazione dello 0,40 per cento mensile a titolo di interesse corrispettivo, prevista dall'articolo 12, comma 5, primo periodo, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 , come modificato dal decreto legislativo 24 marzo 1999, n. 81 : a) ai versamenti effettuati entro il 30 giugno 1999, risultanti dalle dichiarazioni indicate all'articolo 1, commi 1 e 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 aprile 1999; b) ai versamenti effettuati entro il 20 luglio 1999 risultanti dalle suddette dichiarazioni presentate dai contribuenti che svolgono attività per le quali sono stati elaborati gli studi settore approvati con decreti del Ministro delle finanze 30 marzo 1999, pubblicati nei supplementi ordinari numeri 61 e 62 alla Gazzetta Ufficiale n. 75 del 31 marzo 1999 , nei confronti dei quali non operano cause di esclusione o di inapplicabilità; tale disposizione si applica anche ai titolari di redditi derivanti dalla partecipazione in società ed imprese familiari indicate all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , ovvero in aziende coniugali non gestite in forma societaria che svolgono le medesime attività.

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Il Decreto-Legge 179/1999 riguarda i versamenti delle dichiarazioni dei redditi 1998 e l'applicazione delle maggiorazioni di interesse corrispettivo secondo il D.Lgs. 241/1997. Commercialisti e consulenti fiscali devono conoscere le scadenze differenziate per contribuenti ordinari e soggetti con studi di settore, nonché le disposizioni su redditi da partecipazione in società ed imprese familiari secondo il TUI (Testo Unico delle Imposte sui Redditi, DPR 917/1986).

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