Legge Contributi

Legge 18/1970

Proroga del contributo annuo a favore dell'Ente autonomo del porto di Palermo previsto dalla legge 14 novembre 1961, n. 1268.

Pubblicato: 16/02/1970 In vigore dal: 28/01/1970 Documento ufficiale

Quali sono gli importi e la durata del contributo annuo concesso all'Ente autonomo del porto di Palermo dalla legge 18/1970?

Spiegato da FiscoAI
La legge 18/1970 prolunga il finanziamento pubblico destinato all'Ente autonomo del porto di Palermo, originariamente previsto dalla legge 1268/1961. Si tratta di un contributo annuo che il Ministero della Marina Mercantile era già autorizzato a erogare, il quale viene ora esteso per un periodo di cinque anni (dal 1969 al 1973). Gli importi variano a seconda dell'anno: per il 1969 e il 1970 il contributo non può superare 120 milioni di lire annui, mentre per gli anni 1971, 1972 e 1973 l'importo sale a 245 milioni di lire per ciascun anno. Questa norma riguarda direttamente l'amministrazione dell'ente portuale palermitano e ha rilevanza per la gestione del bilancio pubblico destinato alle infrastrutture portuali. La proroga rappresenta un impegno dello Stato nel finanziamento delle attività portuali strategiche, con un incremento significativo degli stanziamenti nella seconda parte del quinquennio.

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Riferimento normativo

LEGGE 28 gennaio 1970, n. 18

Testo normativo

LEGGE n. 18/1970 # LEGGE 28 gennaio 1970, n. 18 ## Proroga del contributo annuo a favore dell'Ente autonomo del porto di Palermo previsto dalla legge 14 novembre 1961, n. 1268. La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 Il contributo annuo che il Ministro per la marina mercantile è autorizzato a corrispondere all'Ente autonomo del porto di Palermo ai sensi dell' articolo 5, secondo comma, della legge 14 novembre 1961, n. 1268 , è prorogato per il quinquennio 1969-1973 e non potrà superare l'importo di L. 120 milioni per il 1969 e il 1970 e di L. 245 milioni per ciascuna delle successive tre annualità.

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La legge 18/1970 disciplina i contributi pubblici e i finanziamenti a enti autonomi, aspetti rilevanti per chi segue la contabilità di enti pubblici, società partecipate e infrastrutture portuali. Commercialisti e consulenti che operano nel settore pubblico consultano questa normativa per comprendere le modalità di erogazione dei contributi ministeriali, i vincoli di bilancio e la tracciabilità dei flussi finanziari verso enti strumentali.

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