Legge
Contributi
Legge 18/1970
Proroga del contributo annuo a favore dell'Ente autonomo del porto di Palermo previsto dalla legge 14 novembre 1961, n. 1268.
Riferimento normativo
LEGGE 28 gennaio 1970, n. 18
Testo normativo
LEGGE n. 18/1970
# LEGGE 28 gennaio 1970, n. 18
## Proroga del contributo annuo a favore dell'Ente autonomo del porto di
Palermo previsto dalla legge 14 novembre 1961, n. 1268.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 Il contributo annuo che il Ministro per la marina mercantile è autorizzato a corrispondere all'Ente autonomo del porto di Palermo ai sensi dell' articolo 5, secondo comma, della legge 14 novembre 1961, n. 1268 , è prorogato per il quinquennio 1969-1973 e non potrà superare l'importo di L. 120 milioni per il 1969 e il 1970 e di L. 245 milioni per ciascuna delle successive tre annualità.
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