Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. (20G00034)
Quali misure di sostegno economico e incentivi prevede il Decreto-Legge 18/2020 per il personale sanitario impegnato nell'emergenza COVID-19?
Spiegato da FiscoAI
Il Decreto-Legge 18/2020 del 17 marzo 2020 rappresenta il principale intervento normativo di contrasto agli effetti economici e sanitari della pandemia COVID-19. In particolare, l'articolo 1 stanzia 250 milioni di euro per incrementare i fondi contrattuali destinati al personale dipendente del Servizio sanitario nazionale direttamente impiegato nelle attività di contrasto all'emergenza epidemiologica. Questa misura riguarda sia la dirigenza medica e sanitaria che il personale del comparto sanità, con risorse distribuite tra tutte le regioni e le province autonome sulla base delle quote di fabbisogno sanitario corrente dell'anno 2019.
La norma consente alle regioni e alle province autonome di riconoscere al personale sanitario un premio fino a 2.000 euro lordi, commisurato al servizio effettivamente prestato durante lo stato di emergenza dichiarato il 31 gennaio 2020. Questo premio rappresenta una forma di riconoscimento economico per le particolari condizioni di lavoro affrontate durante la pandemia. Le risorse possono essere integrate dalle regioni con proprie disponibilità, fino al doppio dell'importo assegnato, purché sia salvaguardato l'equilibrio economico del sistema sanitario regionale.
Inoltre, il decreto autorizza ulteriori 100 milioni di euro per finalità specifiche indicate nell'articolo 2-bis, sempre a valere sul finanziamento sanitario corrente 2020. La distribuzione delle risorse avviene in deroga ai vincoli ordinari sulla spesa di personale, riconoscendo così l'eccezionalità della situazione emergenziale e la necessità di incentivare il personale sanitario in prima linea.
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Riferimento normativo
DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020, n. 18
Testo normativo
DECRETO-LEGGE n. 18/2020
# DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020, n. 18
## Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di
sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse
all'emergenza epidemiologica da COVID-19. (20G00034)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione ; Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 , convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13 ; Visto il decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9 ; Visto il decreto-legge 8 marzo 2020, n. 11 ; Visto il decreto-legge 9 marzo 2020, n. 14 ; Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di contenere gli effetti negativi che l'emergenza epidemiologica COVID-19 sta producendo sul tessuto socio-economico nazionale, prevedendo misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale, della protezione civile e della sicurezza, nonchè di sostegno al mondo del lavoro pubblico e privato ed a favore delle famiglie e delle imprese; Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di adottare altresì disposizioni in materia di giustizia, di trasporti, per i settori agricolo e sportivo, dello spettacolo e della cultura, della scuola e dell'università; Ritenuta altresì la straordinaria necessità e urgenza di prevedere la sospensione degli obblighi di versamento per tributi e contributi, di altri adempimenti e incentivi fiscali; Considerate le deliberazioni adottate dalle Camere in data 11 marzo 2020, con le quali il Governo è stato autorizzato, nel dare attuazione a quanto indicato nella Relazione al Parlamento presentata ai sensi dell' articolo 6, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 243 , allo scostamento e all'aggiornamento del piano di rientro verso l'obiettivo di medio termine per fronteggiare le esigenze sanitarie e socio-economiche derivanti dall'emergenza epidemiologica COVID-19; Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 16 marzo 2020; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze; Emana il seguente decreto-legge: Art. 1 (Finanziamento aggiuntivo per incentivi in favore del personale dipendente del Servizio sanitario nazionale) 1. Per l'anno 2020, allo scopo di incrementare le risorse da destinare prioritariamente alla remunerazione delle prestazioni correlate alle particolari condizioni di lavoro del personale dipendente delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale direttamente impiegato nelle attività di contrasto alla emergenza epidemiologica determinata dal diffondersi del COVID-19, i fondi contrattuali per le condizioni di lavoro della dirigenza medica e sanitaria dell'area della sanità e i fondi contrattuali per le condizioni di lavoro e incarichi del personale del comparto sanità nonchè, per la restante parte, i relativi fondi incentivant sono complessivamente incrementati, per ogni regione e provincia autonoma, in deroga all' articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 e ai vincoli previsti dalla legislazione vigente in materia di spesa di personale, dell'importo indicato per ciascuna di esse nella tabella A allegata al presente decreto. 2. Per l'attuazione del comma 1 è autorizzata la spesa di 250 milioni di euro a valere sul finanziamento sanitario corrente stabilito per l'anno 2020. Al relativo finanziamento accedono tutte le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente, sulla base delle quote d'accesso al fabbisogno sanitario indistinto corrente rilevate per l'anno 2019 e per gli importi indicati nella tabella A allegata al presente decreto. ((Tali importi possono essere incrementati di un ammontare aggiuntivo il cui importo non può essere superiore al doppio degli stessi)) , dalle regioni e dalle province autonome, con proprie risorse disponibili a legislazione vigente, a condizione che sia salvaguardato l'equilibrio economico del sistema sanitario della regione e della provincia autonoma, per la remunerazione delle prestazioni di cui al comma 1, compresa l'erogazione delle indennità previste dall'articolo 86, comma 6, del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto sanità - Triennio 2016-2018, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 233 del 6 ottobre 2018 . A valere sulle risorse di cui al presente comma destinate a incrementare i fondi incentivanti, le regioni e le province autonome possono riconoscere al personale di cui al comma 1 un premio, commisurato al servizio effettivamente prestato nel corso dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, di importo non superiore a 2.000 euro al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri fiscali a carico del dipendente e comunque per una spesa complessiva, al lordo dei contributi e degli oneri a carico dell'amministrazione, non superiore all'ammontare delle predette risorse destinate a incrementare i fondi incentivanti. 3. Per le finalità di cui all'articolo 2-bis, commi 1, lettera a), e 5, è autorizzata l'ulteriore spesa di 100 milioni di euro, a valere sul finanziamento sanitario corrente stabilito per l'anno 2020, nei limiti degli importi indicati nella tabella A allegata al presente decreto.
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Il Decreto-Legge 18/2020 è il riferimento normativo per incentivi al personale sanitario, finanziamento del Servizio sanitario nazionale e misure di emergenza COVID-19. Commercialisti e consulenti aziendali lo consultano per comprendere le deroghe ai vincoli di spesa di personale, la gestione dei fondi contrattuali, i premi lordi fino a 2.000 euro e l'incremento dei finanziamenti sanitari correnti per le regioni e province autonome.
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