Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore. (22G00027)
Cosa stabilisce la Legge 18/2022 in materia di misure COVID-19 nei luoghi di lavoro e nelle scuole?
Spiegato da FiscoAI
La Legge 18/2022, promulgata il 4 marzo 2022, converte in legge il decreto-legge 1/2022 del 7 gennaio, introducendo misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19. La normativa si applica principalmente ai luoghi di lavoro, alle scuole e agli istituti della formazione superiore, interessando datori di lavoro, dipendenti, studenti e personale scolastico. In pratica, il decreto convertito disciplina obblighi e disposizioni relative alla prevenzione del contagio in questi ambienti, sebbene il testo normativo pubblicato non riporti nel dettaglio le singole misure, rimandando alle modificazioni allegate. La legge abroga il precedente decreto-legge 5/2022 del 4 febbraio, mantenendo tuttavia validi gli atti e i provvedimenti già adottati sulla base di quest'ultimo, garantendo continuità giuridica. Per aziende e datori di lavoro, la normativa rappresenta il quadro legale di riferimento per gli adempimenti COVID-19 nel periodo considerato, con effetti dal giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
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Riferimento normativo
LEGGE 4 marzo 2022, n. 18
Testo normativo
LEGGE n. 18/2022
# LEGGE 4 marzo 2022, n. 18
## Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 gennaio
2022, n. 1, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza
COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli
istituti della formazione superiore. (22G00027)
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1 1. Il decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1 , recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge. 2. Il decreto-legge 4 febbraio 2022, n. 5 , è abrogato. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge 4 febbraio 2022, n. 5 . 3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 4 marzo 2022 MATTARELLA Draghi, Presidente del Consiglio dei ministri Speranza, Ministro della salute Visto, il Guardasigilli: Cartabia Avvertenza: Il decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1 , è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 4 del 7 gennaio 2022. A norma dell' art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione è pubblicato in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 85.
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La Legge 18/2022 è il riferimento normativo per chi deve applicare misure COVID-19 in ambito lavorativo e scolastico, disciplinando obblighi di prevenzione, protocolli sanitari e disposizioni organizzative. Datori di lavoro, responsabili della sicurezza e amministratori scolastici consultano questa legge per conformarsi agli adempimenti in materia di emergenza sanitaria, decreto-legge di conversione e continuità degli effetti giuridici.
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